L’addio al genitore collocatario nella nuova giurisprudenza di merito

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze conferma il mutato orientamento della giurisprudenza in merito all’affido condiviso.

In particolare, il giudice di prime cure ha dato molto spazio all’ascolto del figlio minorenne, con grande disponibilità alla considerazione dei suoi desideri, allargando fino alla parità i tempi della frequentazione e accogliendo le sollecitazioni in tal senso del ragazzo.

Di particolare rilievo la motivazione con la quale il figlio insiste per una frequentazione a settimane alternate,sostenendo, a dispetto della nota ostilità preconcetta del sistema legale, che non solo quel regime non lo disturbava affatto, benché complicato da una certa distanza tra le abitazioni dei genitori, ma che gli avrebbe consentito di conservare e ampliare un doppio sistema di amicizie.

Il giudice, inoltre, ha stabilito il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore, senza prevedere alcun assegno. Per praticare la forma diretta non è indispensabile che tempi e redditi siano uguali, potendosi introdurre compensazioni attraverso l’attribuzione al genitore più abbiente o meno presente di capitoli di spesa maggiormente onerosi non legati alla convivenza. E soprattutto, praticarlo non comporta elencazioni, per giunta arbitrarie, di già presenti “spese straordinarie”, ma che tutte le spese prevedibili siano immediatamente assegnate ripartendole al 100% mentre la divisione in proporzione delle risorse riguarda solo quelle imprevedibili. Questo, tra l’altro, perché altrimenti resta indefinito e fonte di contestazioni chi prenderà l’iniziativa per provvedere ai bisogni dei figli.