Accordi prematrimoniali per una futura separazione: validi se non interferiscono con i doveri di assistenza morale e materiale!

Cassazione, Sez. I, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415.

 

Con l’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415, la Corte di Cassazione, Prima Sezione, ha chiarito che gli accordi prematrimoniali tra i coniugi, volti a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di una eventuale, futura, separazione o divorzio, costituiscono contratti atipici, sottoposti a condizione sospensiva, espressione dell’autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Questo perché la separazione o il divorzio costituiscono un mero evento condizionale futuro e incerto: non sono, viceversa, la causa genetica dell’accordo.

In secondo luogo, perché l’obbligazione restitutoria assunta da un coniuge per riequilibrare le risorse economiche in caso di separazione o divorzio non viola le norme imperative sui doveri coniugali di assistenza morale e materiale durante il matrimonio.

Nel caso di specie due coniugi avevano stipulato, nel 2011, una scrittura privata con la quale regolamentavano i loro rapporti patrimoniali in previsione di una eventuale separazione futura, la quale poi di fatto interveniva nel 2019.

All’interno di tale accordo il marito riconosceva il contributo economico prestato dalla moglie con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo per la ristrutturazione di un appartamento di proprietà esclusiva del marito, e dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore verso la moglie per 146.400,00 euro.

La moglie, dal canto suo, rinunciava al possesso di alcuni beni mobili (imbarcazione, arredamento dell’appartamento e somme di denaro depositate in conto corrente).

Verificatasi la separazione nel 2019, il marito agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità della scrittura privata, sostenendo la sua contrarietà all’ordine pubblico e alle norme imperative degli artt. 143 e 160 c.c.

La moglie si costituiva chiedendo l’accertamento della validità dell’accordo e la condanna del marito al pagamento della somma pattuita.

Sia il Tribunale di Mantova sia la Corte d’Appello di Brescia respingevano la domanda di nullità, riconoscendo la piena validità ed efficacia della scrittura privata.

In particolare, la Corte d’Appello qualificava l’accordo come espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela, e configurava la separazione come mera condizione sospensiva.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, infatti, gli accordi patrimoniali preventivi sono pienamente validi, quando finalizzati al riequilibrio delle risorse economiche tra i coniugi, a condizione che non interferiscano con i doveri di assistenza morale e materiale durante il matrimonio.