Affidamento super esclusivo: la Cassazione ribalta la decisione in un caso di minore affetto da autismo!

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza n. 32058 del 10 dicembre 2025

 

La Cassazione Civile, Sezione I, con l’ordinanza n. 32058 del 10 dicembre 2025 ha ribadito che, in caso di affidamento super esclusivo, è impedito al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore.

Poiché tale regime limita fortemente l’esercizio della responsabilità genitoriale, ad esso può ricorrersi solamente in caso di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario e sempre che sia dimostrata la contrarietà di tali comportamenti all’interesse del minore.

La Corte aggiunge, inoltre, che quando l’affidamento comporta uno spostamento significativo del minore dal contesto di vita fino a quel momento conosciuto, nonché l’assenza della figura genitoriale che fino a quel momento ha costituito il principale punto di riferimento affettivo e di cura, il giudice non può limitarsi a valutazioni generiche sulla disponibilità di tempo del genitore affidatario, ma deve fornire una motivazione specifica sulla corrispondenza di tale regime al preminente interesse del minore.

Nel caso di specie si trattava di un giudizio di divorzio in cui, in primo grado, il Tribunale disponeva l’affidamento “super esclusivo” del figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico al padre, con collocamento presso di lui e assegnazione della casa coniugale.

La decisione era motivata dai gravi comportamenti ostruzionistici tenuti dalla madre, che aveva impedito al padre di partecipare alle decisioni importanti riguardanti il figlio, impedendone altresì la frequentazione, e che non aveva collaborato per gli accertamenti diagnostici sul figlio affetto da disturbo dello spettro autistico.

La Corte d’Appello di Milano confermava il provvedimento di primo grado.

La donna proponeva allora ricorso per cassazione, lamentando principalmente la mancata valutazione dell’impatto traumatico dello sradicamento del bambino dall’ambiente materno, considerata anche la sua patologia autistica.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso ritenendo che i giudici di merito avessero omesso di valutare l’effettiva corrispondenza di tale affidamento al preminente interesse del minore, in particolare trascurando gli effetti che tale decisione avrebbe comportato sul minore affetto da disturbo dello spettro autistico.