Anche il rifiuto del figlio al test del DNA è comportamento valutabile dal giudice!
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 1988 del 29 gennaio 2026
La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con l’ordinanza n. 1988 del 29 gennaio 2026 ha precisato che, in materia di azioni di disconoscimento della paternità, costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., non solo il rifiuto ingiustificato del genitore alla sottoposizione al test del DNA, ma anche quello eventualmente manifestato dal figlio.
Inoltre, la Corte ha precisato che il consenso alla sottoposizione al test del DNA, come pure il rifiuto e la sua giustificazione, devono essere espressi dal soggetto che ha la rappresentanza in giudizio del minore, e dunque dal curatore speciale, e non possono, viceversa essere espressi direttamente dal minore stesso.
Nel caso di specie era stata promossa un’azione di disconoscimento di paternità nei confronti della moglie e di tre figli minori nati in costanza di matrimonio da parte di un padre che aveva scoperto, eseguendo privatamente un test del DNA, di non essere il genitore biologico di tali figli.
Nel corso del giudizio di primo grado, i figli minori si rifiutavano di sottoporsi al prelievo di materiale biologico e il Tribunale, dopo averli ascoltati, rigettava la domanda di disconoscimento.
Anche la Corte d’Appello confermava tale decisione, motivando che il rifiuto dei figli di sottoporsi al test, a differenza di quello del presunto genitore, non potesse essere valutato come argomento di prova a sfavore ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Avverso tale sentenza, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione: la Corte accoglieva il ricorso e cassava la decisione di secondo grado con rinvio alla Corte d’Appello per una nuova pronuncia, precisando che anche il rifiuto del figlio è valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c. e che, tuttavia, la decisione per i minori la decisione spetta al curatore speciale e non può essere sostituita dalla volontà dei minori stessi.
