Assegno di mantenimento dei figli e assegno divorzile: quali differenze in sede esecutiva?
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 6 giugno 2026, n. 18230
- Natura dell’opposizione agli atti esecutivi: «L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozione dell’atto viziato; ne consegue che il giudice dell’opposizione non può, in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell’esecuzione nell’adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi (nella specie, l’assegnazione delle somme pignorate), spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell’organo preposto alla direzione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 484 c.p.c.».
- Liquidità del credito da mantenimento ai fini dell’intervento: «In sede di espropriazione presso terzi, l’intervento del creditore che vanti un assegno di mantenimento è condizionato, ai fini della partecipazione alla distribuzione, alla tempestiva quantificazione delle mensilità già scadute e non pagate; in difetto di tale determinazione entro l’udienza di assegnazione, il credito deve considerarsi illiquido (non determinato nel suo ammontare preciso) e non può concorrere al ricavato, né la natura privilegiata dello stesso ex art. 2751 n. 4 c.c. (limitata alla parte meramente alimentare e agli ultimi tre mesi) esime il creditore dall’onere di specificare l’esatto ammontare del credito già esigibile».
- Natura del privilegio ex art. 2751 n. 4 c.c.: «Il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751, n. 4, c.c. non copre indistintamente l’assegno divorzile in favore del coniuge, il quale ha una struttura e un perimetro solidaristico più ampi rispetto al credito alimentare propriamente detto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del rango privilegiato (pagamento prioritario), occorre procedere a uno scrutinio rigoroso volto a isolare la quota meramente alimentare dell’assegno, restando il privilegio comunque limitato, ai sensi della norma citata, alle sole somme dovute per gli ultimi tre mesi».
Fatti di causa
FEDAIA SPV Srl, cessionaria di un credito bancario, promuoveva espropriazione presso terzi nei confronti di B.B., pignorandone il trattamento pensionistico erogato da Cassa Forense. Interveniva l’ex coniuge divorziata A.A., vantando crediti per assegno di mantenimento (€ 1.400 mensili, oltre spese di locazione e utenze) in base a sentenza di divorzio del 2008, mai onorati.
Il G.E. assegnava l’intero ricavato alla sola creditrice procedente. A.A. proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il Tribunale di Arezzo, in accoglimento, disponeva direttamente l’assegnazione privilegiata delle somme pignorate in favore di A.A.
FEDAIA ricorreva in Cassazione con quattro motivi: incompetenza del giudice dell’opposizione a disporre l’assegnazione, indeterminatezza del credito, inclusione di voci non coperte da titolo esecutivo, estensione illegittima del privilegio ex art. 2751 n. 4 c.c. oltre il limite trimestrale e all’intero assegno divorzile senza distinguerne la quota meramente alimentare. La Suprema Corte accoglieva integralmente il ricorso, cassava la sentenza e rigettava l’opposizione, confermando l’assegnazione in favore di FEDAIA.
