Assegno di mantenimento: per la modifica rilevano le condizioni economico-patrimoniali di entrambi i coniugi, non solo quelle dell’obbligato!

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 31488 del 3 dicembre 2025

 

La Cassazione civile, Sezione I, con l’ordinanza n. 31488 del 3 dicembre 2025 ha affermato che, in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, ai fini della determinazione dell’assegno il giudice non può limitarsi a considerare esclusivamente la capacità di lavoro e di reddito del genitore obbligato, ma deve valutare anche le condizioni economico-patrimoniali dell’altro genitore, al fine di dare effettiva applicazione al criterio di proporzionalità.

L’art. 316-bis c.c. dispone, infatti, che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”; e così l’art. 337-ter c.c., indica tra i criteri per la determinazione dell’assegno “le risorse economiche di entrambi i genitori”.

Nel caso di specie vi era stata una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio da parte del padre di tre figli, tenuto alla corresponsione del loro mantenimento tramite il versamento di un assegno periodico all’ex moglie.

In particolare, nella domanda l’ex marito allegava di aver contratto un nuovo matrimonio, di aver avuto un quarto figlio e che il maggiore dei figli di prime nozze fosse divenuto economicamente autosufficiente.

Il Tribunale tuttavia accoglieva solo parzialmente la sua domanda, pertanto l’uomo proponeva reclamo.

La Corte d’Appello di Bologna riduceva l’assegno divorzile dovuto all’ex moglie, ma confermava integralmente l’obbligo di mantenimento dei figli, motivando che la capacità economica del ricorrente era solo parzialmente mutata.

L’ex coniuge ricorreva anche contro quest’ultima decisione e la Cassazione accoglieva il ricorso rilevando che la Corte d’Appello aveva violato il principio di proporzionalità: nel determinare l’assegno, infatti, aveva considerato esclusivamente la situazione economica del padre, ignorando completamente le condizioni economico-patrimoniali della madre, nonostante fossero state puntualmente dedotte e documentate le sue migliorate condizioni attraverso diverse fonti di reddito e patrimonio immobiliare.