Cambio di residenza del minore senza il consenso dell’altro genitore: l’inadeguatezza genitoriale non è automatica!
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 4110 del 24 febbraio 2026
La Cassazione civile, Sezione I, con l’ordinanza n. 4110 del 24 febbraio 2026, ha affermato che la decisione di un genitore di trasferire la residenza del minore senza il consenso dell’altro e senza autorizzazione del giudice, pur integrando una violazione della regola del comune accordo sulle decisioni di maggiore interesse del minore, non comporta automaticamente un giudizio di inadeguatezza genitoriale.
Questo comportamento nemmeno determina automaticamente l’obbligo di immediato rientro del minore nel luogo di originaria residenza: il giudice dovrà valutare le ragioni del trasferimento, escludendo intenti emulativi o condotte ostruzionistiche volte a estromettere l’altro genitore, e decidere esclusivamente in funzione del superiore interesse del minore.
Nel caso di specie, a causa di una crisi nella coppia, la madre di un minore decideva di trasferirsi con lui in una città situata a 600 km di distanza da quella ove aveva convissuto con il compagno e con il figlio fino a quel momento, senza il consenso del padre e senza l’autorizzazione giudiziale.
L’uomo presentava ricorso al Tribunale, il quale disponeva l’immediato rientro del minore nella città di residenza originaria e lo affidava ai Servizi Sociali, con collocamento presso la madre.
La madre proponeva allora reclamo e la Corte d’Appello revocava l’ordine di rientro del minore, valorizzando la tenera età del bambino (quindici mesi), il fatto che fosse ancora allattato al seno materno, la presenza del sostegno affettivo del nonno materno e di quello lavorativo della madre nel nuovo luogo di residenza e l’assenza di elementi che dimostrassero intenti emulativi o la volontà di ostacolare il rapporto padre-figlio; la decisione veniva confermata anche in Cassazione.
