Casa familiare e successione: i diritti del coniuge separato senza addebito
Cassazione civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2026 n. 18000
La sentenza enuncia e consolida il seguente principio:
«I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare» (Cass. n. 22566/2023, espressamente richiamata e fatta propria).
La Corte chiarisce che la separazione personale non fa venir meno a priori i presupposti per il riconoscimento di tali diritti — come invece riteneva il precedente orientamento (Cass. n. 13407/2014 e n. 15277/2019) — ma impone al giudice di merito un’indagine concreta sulla perdurante destinazione familiare dell’immobile.
La pronuncia aggiunge un’importante precisazione in tema di rapporto tra legato ex lege e possesso dei beni ereditari: l’acquisto dei diritti sulla casa familiare può configurarsi anche in assenza di un preesistente possesso da parte del coniuge superstite insieme al de cuius (deceduto) . Ne consegue che, in tal caso, non opera automaticamente l’esenzione dall’art. 485 c.c. — finora riconosciuta dalla giurisprudenza nelle sole ipotesi di «permanenza» del coniuge nell’abitazione familiare (Cass. n. 23406/2015; n. 1588/2016; n. 5564/2021; n. 1551/2026) — ponendosi il diverso problema degli oneri che il coniuge-legatario deve osservare per scindere, sul piano possessorio, la propria qualità di chiamato all’eredità da quella di titolare dei diritti ex art. 540, comma 2, c.c.
Fatti di causa
Banca Intesa stipulò nel 2003 un mutuo ipotecario con i coniugi A.A. e C.C., comproprietari in quote uguali dell’immobile gravato. C.C. decedeva il 30 settembre 2012, istituendo eredi universali con testamento le tre figlie (una nata da precedente matrimonio, due dall’unione con A.A.), le quali rinunciavano tutte all’eredità.
A fronte di rate insolute, la creditrice (Intesa Sec 3, poi Intesa San Paolo) promuoveva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Vicenza per accertare l’identità degli eredi, estendendo il contraddittorio anche a genitori e fratelli della de cuius. Il Tribunale dichiarava A.A. unico erede in forza dell’art. 485 c.c., ritenendolo nel possesso dei beni ereditari senza aver redatto inventario, e disattendendo la tesi difensiva per cui egli occupava l’immobile — già casa coniugale — in veste di comproprietario e titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c.
La Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione, negando al coniuge superstite i diritti sulla casa familiare sul presupposto che la separazione personale intervenuta tra i coniugi — con assegnazione della casa alla moglie — ne escludesse in radice la spettanza. A.A. proponeva quindi ricorso per cassazione, accolto quanto al primo motivo con assorbimento dei restanti e rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione.
