Conferimenti di TFR in fondi pensioni prima della domanda di divorzio: cade il diritto dell’ex-coniuge ad ottenerne una quota!
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza 18.07.2025 n. 20132
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza 18.07.2025 n. 20132 ha stabilito che “In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un Fondo di Previdenza Complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.”
La sentenza chiarisce, quindi, che se il coniuge tenuto a erogare l’assegno divorzile effettua conferimenti di TFR già maturato in fondi di previdenza complementare prima di proporre la domanda di divorzio, l’ex coniuge, non passato a nuove nozze e titolare dell’assegno divorzile, non potrà richiedere la quota di quel TFR, riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, cui avrebbe avuto diritto ex art. 12-bis della legge sul divorzio.
Tuttavia, le prestazioni di previdenza complementare successivamente erogate possono essere prese in considerazione ai fini della quantificazione o modifica dell’assegno divorzile: nel caso di specie, infatti, l’ex moglie aveva già ottenuto un aumento del 50% dell’assegno divorzile proprio in considerazione delle maggiori entrate dell’ex marito derivanti dalla prestazione di previdenza complementare stessa.
