Donazione diretta e indiretta: la differenza che vale 280.000 euro!
Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 1208 del 17.06.2025
Con la sentenza n. 1208 del 17.06.2025 il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, ha respinto il ricorso proposto da una parte che chiedeva la restituzione di 280.000 euro – somma da lei consegnata alla convenuta, a titolo di liberalità, per l’acquisto di un bene immobile – ritenendo che i fatti di causa integrassero la fattispecie della cd. donazione indiretta e ribadendo alcune importanti differenze tra donazione diretta e donazione indiretta.
La pronuncia ha origine da una controversia con la quale Tizio citava in giudizio Caia chiedendo la restituzione della somma di 280.000 euro da lui precedentemente versata in suo favore, con la quale la incaricava di acquistare un’abitazione a Catanzaro.
Caia, da parte sua, aveva consegnato a Tizio solamente una fattura di 20.000 euro, senza documentare la destinazione del resto dell’importo né l’avvenuto acquisto dell’immobile. Convenuta in giudizio, si difendeva sostenendo anzitutto che con Tizio non era intercorso alcun contratto di mandato e, in aggiunta, che tali somme le erano state consegnate per spirito di liberalità, affinché potesse acquistare un immobile: l’operazione veniva dunque da lei qualificata come donazione indiretta.
Il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso di Tizio, ritenendo dimostrata l’esistenza di una donazione indiretta di un bene immobile in favore di Caia.
Quanto all’oggetto della donazione indiretta, inoltre, questo non era costituito dalla somma di denaro in sé, ma dal bene immobile acquistato da Caia.
Per il Tribunale, infatti, era pacifica la sussistenza di un nesso teleologico tra l’elargizione del denaro e l’acquisto dell’immobile, come provato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalle altre circostanze del caso concreto, come le causali riportate ai bonifici effettuali con la dicitura “per acquisto casa”, oltre alla perfetta corrispondenza tra il prezzo dell’immobile e la somma trasferita.
Questa sentenza fornisce al giudice l’occasione di chiarire alcune importanti differenze tra la donazione cd. diretta e la donazione cd. indiretta.
In particolare, la donazione diretta, espressamente prevista dal nostro Codice Civile all’art. 769, è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un’obbligazione.
Tale contratto è caratterizzato dalla sussistenza di un nesso tra l’arricchimento del donatario e l’impoverimento del donante, dallo spirito di liberalità che trova espressione nell’animus donandi e dalla forma dell’atto pubblico.
La donazione indiretta, del pari, produce l’effetto tipico della liberalità(elemento che in entrambe le ipotesi costituisce il fine dell’atto), ma si realizza attraverso uno strumento giuridico diverso dal contratto di donazione di cui all’art. 769 c.c.
Un’altra differenza riguarda la forma solenne dell’atto: mentre per le donazioni dirette il contratto deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità (ex art. 782 c.c.), nelle donazioni indirette tale formalità non è richiesta (l’art. 809 c.c., infatti, nel richiamare le disposizioni applicabili alle liberalità indirette non contempla l’art. 709 c.c.).
Con questa pronuncia si ribadiscono le differenze intercorrenti tra la fattispecie di donazione e, proprio per dimostrare che si ricade all’interno di una liberalità indiretta, si sottolinea la necessità di fornire la prova del nesso teleologico esistente tra la somma di denaro donata e l’atto di acquisto effettuato.
