Il coniuge non affidatario non ha un diritto d’uso sugli arredi della casa familiare
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 maggio 2026, n. 13864
L’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 c.p.c. — con cui vengono disposti in via provvisoria l’assegnazione della casa coniugale e dei relativi arredi — perde efficacia quando sopravviene la sentenza definitiva di separazione che dichiara il non luogo a provvedere sull’assegnazione. In particolare, il giudice della separazione, preso atto del venir meno dei presupposti dell’istituto dell’assegnazione (la tutela dell’habitat domestico dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, trasferitisi altrove con il genitore collocatario), restituisce la questione della proprietà e del godimento della casa e degli arredi alle regole del diritto comune, spogliandola della sua specificità familiare. Ne consegue che la domanda risarcitoria fondata sul provvedimento provvisorio ex art. 708 c.p.c. — ormai caducato — non può trovare accoglimento, potendo l’ex coniuge vantare diritti solo in base ai titoli dominicali o di godimento di diritto comune.
Fatti di causa
Roberto Capobianco e Maria Teresa Gino erano coniugi in regime di separazione personale. Con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. dell’1.03.2018, la casa coniugale sita in Potenza, con relativi arredi e suppellettili, veniva assegnata in uso esclusivo al marito. In seguito, la Gino riconsegnava l’immobile ma ometteva la restituzione di diversi mobili, come risultava dal verbale di riconsegna del 24.05.2018.
Capobianco agiva dinanzi al Giudice di pace di Potenza per il risarcimento del danno da asporto degli arredi. La domanda veniva respinta in primo grado, ma accolta in appello dal Tribunale di Potenza (sentenza n. 1136/2025), che condannava la Gino al risarcimento di € 5.000 oltre rivalutazione, ritenendo l’ordinanza presidenziale titolo esecutivo idoneo a fondare l’obbligo restitutorio.
Nelle more del giudizio di appello, interveniva la sentenza di separazione n. 942/2024 del Tribunale di Potenza (passata in giudicato il 26.10.2024), che dichiarava il non luogo a provvedere sull’assegnazione della casa coniugale, rilevando che la funzione dell’istituto era venuta meno: la madre, da sempre genitrice collocataria dei figli minori, aveva già reperito altra sistemazione abitativa. La Cassazione, accogliendo il ricorso della Gino, ha ritenuto che tale pronuncia avesse caducato il provvedimento presidenziale provvisorio, privando di fondamento la domanda risarcitoria del marito — che non era mai stato collocatario dei figli — e ha quindi rigettato nel merito la pretesa risarcitoria.
