Il coniuge non rilascia la casa familiare? Può chiedere l’assegnazione, ma il mantenimento è ridotto
Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/03/2026, n. 6176
Principio di diritto
I coniugi si erano accordati in sede di separazione consensuale che la moglie avrebbe lasciato la casa — di proprietà del marito — entro otto mesi, in cambio di un aumento del mantenimento per i figli. La casa non fu mai rilasciata, e dopo oltre sette anni la moglie chiede di modificare quell’accordo.
L’art. 156 c.c. consente la modifica delle condizioni di separazione solo in presenza di fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui i patti furono conclusi — cioè di circostanze nuove, non prevedibili all’epoca, che abbiano mutato il quadro di riferimento originario (Cassazione Civile, ordinanza n. 5842 del 2018).
Il principio citato risponde affermativamente: il radicamento dei figli in quell’abitazione — le amicizie, la scuola, le abitudini consolidatesi in oltre sette anni — costituisce una situazione di fatto oggettivamente diversa da quella che le parti avevano immaginato quando pattuivano un rilascio entro otto mesi. In altri termini, l’accordo originario presupponeva un distacco rapido e indolore; la realtà, invece, ha prodotto nel tempo un legame così profondo dei figli con quell’habitat che ignorarlo equivarrebbe a pregiudicarne l’interesse. Questo — non il semplice passare del tempo — è il fatto sopravvenuto che legittima la revisione giudiziale delle condizioni.
Fatti di causa
Con la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Palermo nel giugno 2017, le parti avevano pattuito che la casa coniugale — di proprietà del marito (A.A.) — fosse assegnata a quest’ultimo, con obbligo della moglie (B.B.) di rilasciarla entro otto mesi; contestualmente, il marito si obbligava a corrispondere un assegno di mantenimento per i figli di € 500,00 mensili a decorrere dal rilascio dell’immobile.
La moglie non rilasciò l’immobile e vi continuò a risiedere con i figli per circa sette anni, senza che il marito intraprendesse iniziative giudiziarie per il rilascio. Nel 2022, B.B. adì il Tribunale di Palermo chiedendo la revisione delle condizioni della separazione, in particolare l’assegnazione formale della casa coniugale e l’aumento dell’assegno di mantenimento per i figli a € 600,00 mensili. Il marito si oppose e chiese, in via riconvenzionale, la riduzione dell’assegno.
Il Tribunale rigettò la domanda di revisione; la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del reclamo, assegnò la casa coniugale alla moglie e ridusse l’assegno di mantenimento a € 400,00 mensili (importo che il padre aveva di fatto già corrisposto sino alla domanda), tenendo conto della perdita dell’assegno unico da parte del padre e del beneficio economico indiretto derivante alla prole dall’assegnazione della casa.
A.A. ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il mero protrarsi della permanenza della moglie nell’immobile — da lui solo tollerata — non potesse integrare un “giustificato motivo” di revisione ai sensi dell’art. 156 c.c.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il consolidamento pluriennale dell’habitat familiare costituisce fatto sopravvenuto rilevante, inscindibilmente connesso all’assetto patrimoniale definito negli accordi separativi.
