Il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’ex non giustifica l’assegno divorzile
Cassazione civile, ordinanza 15 giugno 2026, n. 20030
Dalla sentenza emerge il seguente principio: il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte del coniuge richiedente l’assegno divorzile costituisce, di per sé, circostanza neutra e priva della gravità e precisione necessarie ai sensi dell’art. 2729 c.c. per fondare, in via presuntiva, il convincimento che questi abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge.
La Corte ribadisce che la funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile presuppone un rigoroso accertamento — anche presuntivo, ma su fatti concreti — del nesso causale tra lo squilibrio economico-patrimoniale e il sacrificio del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. La presunzione non può fondarsi su un unico fatto storico neutro (la mera disoccupazione), dovendo invece basarsi su circostanze gravi, precise e concordanti. In difetto, l’assegno può giustificarsi solo nella funzione strettamente assistenziale, ove il coniuge non abbia mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa né possa procurarseli per ragioni oggettive.
La sentenza richiama altresì il principio per cui è censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 2729 c.c. quando il giudice di merito deduca il fatto ignoto da un fatto noto privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Fatti di causa
A e V, sposati nel 2002 con un figlio (S, 2007), hanno cessato gli effetti civili del matrimonio nel 2017. In sede separativa avevano pattuito un assegno di €450 mensili per la moglie, €500 per il figlio e l’accollo integrale del mutuo e delle spese della casa familiare a carico del marito.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 2023, negava l’assegno divorzile alla V: la stessa — di 42 anni, con pregresse esperienze come modella e presentatrice — non aveva dimostrato le ragioni della disoccupazione né il nesso tra la sperequazione reddituale e le scelte compiute in costanza di matrimonio.
La Corte d’Appello di Roma, in riforma, riconosceva un assegno di €400 mensili con decorrenza dalla sentenza impugnata, ritenendo — sulla base della sola circostanza della mancata occupazione — che la V avesse contribuito alla carriera del marito con il lavoro casalingo e che il divario reddituale fosse di entità tale da non poter essere colmato.
La Cassazione, accogliendo i primi tre motivi del ricorso Z, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo che la Corte territoriale avesse fondato la presunzione del contributo familiare su un fatto neutro (la disoccupazione), in violazione dell’art. 2729 c.c., e che l’affermazione sull’incolmabilità del divario reddituale costituisse mera congettura, non indizio grave e preciso.
