Indagini patrimoniali nel divorzio: legittimo il diniego di accertamenti di polizia tributaria ove superflui

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3721 del 19/02/2026

 

L’art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970 (nel testo previgente alle modifiche del d.lgs. n. 149/2022) prevede che i coniugi debbano presentare la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune, e che in caso di contestazioni il tribunale possa disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi anche della polizia tributaria.

Tale potere ufficioso costituisce una deroga ai principi generali in materia di onere della prova e può essere esercitato anche dal giudice del gravame. Tuttavia, la richiesta di indagini e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono basarsi su fatti specifici e circostanziati, non su generiche contestazioni.

Il giudice non può rigettare la richiesta di indagini della polizia tributaria motivando il diniego sulla base del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del richiedente (ad esempio, ipotizzando una presunta conoscibilità delle consistenze patrimoniali della controparte). Il giudice deve invece valutare se gli elementi offerti siano sufficientemente precisi e circostanziati da mettere in dubbio la completezza della documentazione acquisita in ordine alle condizioni economiche della parte, giustificando o meno il compimento delle indagini.

Se la parte ha offerto elementi concreti idonei a supportare la richiesta di indagini, il giudice non può rigettare sia la richiesta di indagini sia le domande o eccezioni che avrebbero potuto trovare conferma dall’esperimento delle indagini stesse.

Riassunto dei fatti di causa

Di Cristofaro Armando, medico convenzionato con il SSN, ha chiesto il divorzio da Cecchini Monica, con cui si era sposato nel 1992 e da cui si era separato consensualmente nel 2015. I coniugi avevano due figli maggiorenni.

Il marito chiedeva che nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile, mentre la moglie ne richiedeva il riconoscimento. Il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda della donna, riconoscendole un assegno di € 800,00 mensili.

Il marito ha impugnato la sentenza, contestando l’esistenza dei presupposti per l’assegno divorzile e chiedendo indagini della polizia tributaria sui redditi e sul patrimonio della ex moglie. Sosteneva che la donna, pur dichiarando di non avere redditi, disponesse in realtà di consistenti beni ereditari (immobili, titoli, contanti) ricevuti dal padre e dalla zia paterna, oltre a condurre un tenore di vita elevato (come emerso da una relazione investigativa prodotta in primo grado).

La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado e ha rigettato la richiesta di indagini tributarie, ritenendo che i beni ereditari fossero “verosimilmente conosciuti” dal marito in quanto acquisiti prima della separazione, e che quindi avrebbe dovuto allegarli e provarli già in primo grado.

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse erroneamente negato le indagini sulla base di un presunto mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del marito, anziché valutare se gli elementi da lui offerti (testamento depositato dalla moglie in appello, relazione investigativa, mancata produzione di documentazione completa da parte della donna) fossero sufficientemente precisi e circostanziati da giustificare l’attivazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’art. 5, comma 9, l. n. 898/1970.