La casa coniugale è assegnata al genitore convivente con il figlio
Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza 10 marzo 2025, n. 120
Il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza 10 marzo 2025, n. 120 pronunciava la
separazione personale dei coniugi, assegnando la casa coniugale alla moglie in
quanto convivente con la figlia pur maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente, ritenendo inammissibile ogni questione insorta fra le parti circa il
pagamento del mutuo. Nella fattispecie, la domanda di separazione giudiziale era
stata introdotta unitamente a quella di divorzio, tal che il Collegio si pronunciava con
sentenza non definitiva, e rinviava la decisione sulle spese di lite alla sentenza
definitiva. Nonostante l’eccezione del padre, il Collegio, stabiliva che la figlia, sebbene
già impegnata in un lavoro a tempo determinato con retribuzione modesta, potesse
ritenersi non economicamente autosufficiente e quindi, riconosceva al genitore
convivente un contributo al mantenimento a carico del padre, onerando quest’ultimo
delle spese straordinarie al 50%. Rilevava, infatti, che la figlia, oltre a lavorare seppure
con i limiti di cui sopra, aveva di recente iniziato un percorso di specializzazione,
funzionale a lavorare presso strutture pubbliche, che il padre aveva acconsentito e
sostenuto.