La conoscenza della relazione idonea a determinare il concepimento del figlio fa decorrere il termine annuale di decadenza dall’azione di disconoscimento
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20419.
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza 21 luglio 2025 n. 20419, ha stabilito che il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità decorre dal momento in cui il genitore è venuto effettivamente a conoscenza di una relazione, da parte dell’altro, idonea a determinare il concepimento del minore.
Nel caso in esame, infatti, l’azione di disconoscimento promossa da un padre veniva dichiarata inammissibile perché, sulla base di alcune testimonianze raccolte giudizio, era emerso che l’uomo era pienamente consapevole già da diverso tempo di non essere il padre biologico del minore che stava crescendo: questa consapevolezza, raggiunta ancor prima di sottoporsi ad un test genetico che confermasse il passato adulterio della moglie, aveva comportato il decorso del termine annuale di decadenza per l’esercizio dell’azione.
