La madre impedisce al minore di vedere i nonni paterni: il giudice stabilisce i tempi minimi di visita!

Decreto di accoglimento n. 2470/2025 del Tribunale per i Minorenni di Venezia.

 

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con il Decreto n. 2470/2025 accoglie il nostro ricorso presentato dai nonni paterni di un bambino che, a causa dell’atteggiamento di chiusura manifestato dalla madre del minore, si erano visti privati del diritto a mantenere un rapporto significativo con il nipote, nonostante lo avessero amorevolmente e quotidianamente accudito fin dalla nascita.

 

Il caso nasce dal ricorso presentato da una coppia di nonni paterni, nostri assistiti, che, in seguito all’interruzione della relazione tra i genitori del minore, erano stati privati della possibilità di continuare a frequentare il bambino e di mantenere un significativo rapporto con lui.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, nell’accogliere tale ricorso partiva da una premessa: il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ex art. 317-bis c.c., in tanto trova tutela in quanto la mancata significativa relazione con essi sia concretamente ed effettivamente pregiudizievole per il minore.

 

Nel caso di specie, il pregiudizio che sarebbe derivato al minore era evidente.

Il bambino, infatti, aveva da sempre trascorso moltissimo tempo con i nonni paterni che lo avevano accudito per giornate intere mentre i genitori erano al lavoro. Entrambe le famiglie, oltretutto, abitavano nello stesso condominio e, dunque, anche le casuali occasioni di incontro nelle aree comuni erano tutt’altro che rare.

Dopo qualche anno, tuttavia, in seguito all’esacerbarsi del rapporto tra i genitori del minore, le frequentazioni nonni-nipote venivano drasticamente ridotte, soprattutto a causa del rigido atteggiamento assunto dalla madre del bambino: la donna di volta in volta accampava scuse per impedire al figlio di vedere i nonni o, ancora, lo allontanava di fretta dalle aree comuni del condominio così da precludergli qualsiasi tipo di conversazione con i ricorrenti.

A nulla erano servite le numerose richieste avanzate dai nonni, i quali si offrivano di accompagnarlo a scuola o di andare a riprenderlo, chiedevano di poterlo portare a prendere un gelato o a fare una passeggiata, perché, anche in queste circostanze, da parte materna c’era una totale chiusura.

 

Il Tribunale decideva, quindi, di predisporre un calendario settimanale di incontri nonni-nipote e di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di vigilare sul rispetto di questi tempi di visita.

 

Appurato, dunque, che le figure dei nonni erano state effettivamente rilevanti nella vita del minore, avendo costituito un punto di riferimento stabile che da sempre gli aveva dato affetto e trasmesso serenità e che, di conseguenza, tale relazione non poteva certo essere compromessa dai difficili rapporti intercorrenti tra i genitori del minore e tra i ricorrenti e la madre del minore, giunti alla fase conclusiva del procedimento, il Tribunale pronunciava Decreto di accoglimento del nostro ricorso.

Non solo, il giudice stesso stabiliva tempi minimi e modalità di visita tra i nonni e il nipote, comprendenti una cena settimanale presso la loro abitazione e una regolare frequentazione nel weekend, di sabato o di domenica, durante la quale effettuare anche delle uscite al parco o al cinema o in altri luoghi, garantendo ai ricorrenti anche il diritto di telefonare e video-chiamare il minore in occasione delle sue vacanze estive. Il tutto mantenendo in capo ai Servizi Sociali l’incarico di sorvegliare sul rispetto delle predette disposizioni e con l’obbligo di trasmettere una relazione in proposito ogni 6 mesi.

 

Con questa decisione si ribadisce l’importanza di tutelare il significativo rapporto nonni-nipote e si conferma la possibilità che il giudice intervenga in prima persona, nell’ipotesi in cui permanga un atteggiamento di chiusura da parte di un genitore, al fine di garantire il rispetto del diritto degli ascendenti – e il corrispondente diritto del minore stesso – a mantenere rapporti significativi.