L’affidamento condiviso del minore non esclude la sua collocazione prevalente presso uno dei genitori!
Tribunale di Roma, Sez. I, Sentenza 4 novembre 2025, n. 15092
Con la sentenza 4 novembre 2025, n. 15092, il Tribunale di Roma ha ribadito che, anche nel caso in cui sia disposto un affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori – affidamento condiviso che costituisce la regola generale in materia di provvedimenti riguardo ai figli, ex art. 337-ter c-.c. – i minori potrebbero essere collocati presso un genitore soltanto.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, la regola dell’affidamento condiviso non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore, in ragione delle esigenze pratiche di organizzazione della vita quotidiana del figlio stesso.
Nel caso di specie vi era stata la separazione giudiziale tra due coniugi, di cui lei esercente la professione di notaio e lui quella di consulente ortodontico.
Pur disponendo l’affidamento condiviso tra i genitori, il Tribunale fissava la residenza abituale dei due figli minori presso il padre.
Nel corso degli anni, infatti, questi si era occupato in via prevalente dei minori, anche per consentire alla moglie di dedicarsi alla sua professione notarile, e così avrebbe continuato a fare; pertanto gli veniva assegnata anche la casa familiare.
