L’assegnazione della casa familiare tra tutela della prole e sradicamento dall’habitat domestico: i nuovi orientamenti della Cassazione
Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza n. 13138 del 2025.
Con l’ordinanza n. 13138 del 2025 la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ha affermato che, in caso di allontanamento del minore dalla casa familiare per un tempo significativo, idoneo ad interrompere il suo legame con le precedenti abitudini di vita e relazioni domestiche, l’assegnazione della casa familiare potrebbe non essere disposta in favore del genitore collocatario.
Il caso riguarda il ricorso presentato dal padre di una minore per modificare le condizioni di separazione precedentemente omologate dal Tribunale: fermo restando l’affido condiviso ad entrambi i genitori, il ricorrente chiedeva il collocamento prevalente della figlia presso di sé e, di conseguenza, l’assegnazione della casa coniugale, dal momento che la minore non conviveva più con la madre da diverso tempo.
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, accordando la collocazione prevalente della minore presso il padre e modificando, in conseguenza di ciò, le precedenti disposizioni relative al mantenimento, ma non dando seguito alla richiesta di assegnazione della casa familiare, ragione per cui veniva proposto reclamo.
La Corte d’Appello osservava che, le parti, in sede di separazione consensuale avevano concordato il trasferimento della nuda proprietà dell’immobile alla figlia, con attribuzione dell’usufrutto alla madre, tramite apposito atto notarile. Pertanto, ogni questione relativa alla proprietà esulava dalla competenza del giudice della separazione e, in ogni caso, il rapporto preferenziale della minore con l’habitat domestico rappresentato dalla casa coniugale era venuto meno.
La figlia, infatti, viveva oramai da più di quattro anni in un’altra abitazione e, dunque, si era “sradicata” dal luogo della pregressa vita familiare, non avendo più mantenuto le abitudini, le consuetudini di vita e le relazioni domestiche proprie di quel contesto.
Giunti in Cassazione, la Corte dichiarava il ricorso inammissibile, confermando quanto già deciso dai giudici di merito. Sul punto ribadiva che l’assegnazione della casa familiare viene decisa avuto riguardo unicamente alla tutela della prole e che ogni valutazione relativa alla ponderazione di interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli non rileva.
La ratio della norma è, infatti, quella di tutelare l’ambiente dove il minore vive e dove si relaziona come persona, al punto che l’abitazione può essere considerata come “la proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (Cass., sez. 1, 2/8/2023, n. 23501).
Oggetto di valutazione è, quindi, l’esistenza di uno stabile legame fra il minore l’immobile già adibito a casa familiare e la verifica in concreto, in caso di allontanamento, della persistenza di tale legame.
Nel caso di specie, proprio la durata di quattro anni dell’allontanamento della minore dalla casa ove era cresciuta aveva compromesso la stabilità del legame con essa instaurato e, al contempo, escludeva la possibilità ricostituirlo.
Questa decisione conferma l’orientamento consolidato secondo cui l’assegnazione della casa familiare avviene esclusivamente in funzione dell’interesse superiore del minore a conservare il proprio ambiente di vita e le proprie relazioni sociali e non può essere deputato a conseguire altre e diverse finalità.
