L’ex fidanzato promette di rimborsa le somme versate per arredare la casa ma non adempie: si può agire in giudizio!

Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 11 marzo 2026 n. 5497

 

La Cassazione con l’ordinanza 11 marzo 2026 n. 5497 ha stabilito che le attribuzioni patrimoniali volte all’acquisto degli arredi destinati alla futura abitazione coniugale, una volta rotto il fidanzamento, non sono più sorrette da giusta causa e, di conseguenza, la promessa di restituire quanto pagato da una delle parti fatta dall’altra è legittima, indipendentemente dall’esatta qualificazione dell’obbligazione come contrattuale o non contrattuale.

Chi ha promesso le restituzioni e non le ha corrisposte può liberarsi solo dimostrando l’insussistenza dell’obbligazione: la promessa di pagamento esonera il promissario dalla prova del rapporto sottostante, gravando sul promittente l’onere di dimostrare l’inesistenza o l’inefficacia di detto rapporto.

Nel caso di specie l’ex fidanzata agiva in giudizio per ottenere la restituzione delle somme di denaro versate per l’acquisto di mobili destinati alla futura casa coniugale. Dopo la rottura del fidanzamento, infatti, l’ex compagno aveva trattenuto gli arredi da lei acquistati, promettendole la restituzione del denaro corrispondente, senza però poi adempiere.

L’uomo, pertanto, veniva condannato alla restituzione delle somme sia in primo grado sia in secondo grado. La decisione veniva confermata anche dalla Cassazione: la donna, infatti, aveva fornito la prova della dazione delle somme e della promessa restitutoria del convenuto.

Pertanto, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto sottostante come contrattuale o come arricchimento senza causa, una volta sciolto il fidanzamento le attribuzioni patrimoniali non erano più sorrette da giusta causa.