Nessun automatismo per l’attribuzione del secondo cognome: l’identità personale già consolidata del figlio potrebbe escluderla!

Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 26 agosto 2025 n. 23905

 

Ai sensi dell’art. 262 c.c. il giudice è investito del potere-dovere di decidere sull’attribuzione del cognome paterno – nelle ipotesi di riconoscimento tardivo del figlio – avendo riguardo unicamente all’interesse del minore, da valutarsi in concreto e con esclusione di qualsiasi automatismo, purché non arrechi pregiudizio e non sia lesiva dell’identità personale del figlio.

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza 26 agosto 2025 n. 23905 ha ribadito che il diniego dell’aggiunta del cognome paterno può essere giustificato dalla necessità di “tutelare l’identità personale del minore già formatasi” attraverso l’identificazione sociale e scolastica con il cognome materno, specialmente quando il riconoscimento paterno sia intervenuto tardivamente. Nel caso di specie il diniego era stato motivato con la circostanza per cui, anche dopo aver intrapreso l’azione di riconoscimento, il padre non aveva in alcun modo collaborato con i servizi sociali incaricati di assisterlo nel recupero dei suoi rapporti con la bambina, continuando a manifestare disinteresse nei confronti della figlia.