No all’assegnazione della casa familiare se manca l’esigenza di preservare l’habitat domestico
Tribunale di Brescia, sentenza n. 4647 del 3 novembre 2025
Con la sentenza n. 4647 del 3 novembre 2025 il Tribunale di Brescia ha affermato che l’esigenza di preservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, costituisce la ragione dell’applicazione dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare, che viene meno, invece, ove tale presupposto sia carente, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia.
L’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., infatti, presuppone la permanenza del legame tra i figli e l’ambiente domestico.
Qualora i minori, invece, si siano già stabilmente trasferiti altrove e abbiano trovato un nuovo contesto abitativo, verrebbe meno la ratio dell’istituto: tutelare la continuità dell’habitat familiare nell’interesse superiore della prole.
Nel caso di specie vi era stata una sentenza di separazione giudiziale nella quale veniva disposto l’affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso il padre che, in seguito all’intollerabilità della convivenza, aveva lasciato la casa familiare per trasferirsi a vivere in un altro luogo.
La moglie aveva chiesto l’assegnazione della casa familiare, ma il Tribunale aveva respinto tale domanda.
Il figlio, infatti, aveva manifestato la volontà di rimanere presso il padre nella nuova abitazione, dimostrando di aver trovato un nuovo equilibrio abitativo.
Per il giudice, dunque, non vi era l’esigenza di preservare l’habitat domestico a vantaggio della prole, essendosi il figlio già sradicato dalla casa familiare originaria da diverso tempo.
