Non compensabilità dell’assegno di mantenimento dei figli con i debiti tra coniugi
Cass. civ. n. 11689/2018 e Cass. n. 23569/2016.
Il credito per il contributo al mantenimento dei figli, in regime di separazione, ha natura sostanzialmente alimentare. Non essendo disponibile né rinunciabile, tale credito non è compensabile — né in via legale né giudiziale — con altri crediti eventualmente vantati dall’obbligato nei confronti del beneficiario. Il divieto di compensazione, fondato sull’applicazione degli artt. 447, comma II, e 1246, nn. 3 e 5, c.c., opera anche quando il credito di natura alimentare sia eccepito in compensazione dal creditore della prestazione di mantenimento rispetto a un controcredito dell’obbligato, e non soltanto nell’ipotesi inversa testualmente prevista dalla norma. La ratio del divieto risiede nell’indisponibilità dell’obbligazione alimentare, volta a garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dell’avente diritto.
Fatti di causa
M.R. otteneva dal Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo n. 467/2021 con cui ingiungeva a P.C. — sua ex coniuge — il pagamento di € 7.134,50, pari al 50% di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate che egli aveva integralmente corrisposto. P.C. proponeva opposizione senza contestare l’esistenza del credito monitorio, ma eccependo in compensazione propri crediti per € 6.378,78 (poi elevati a € 7.198,78 in comparsa conclusionale), asseritamente maturati a titolo di mantenimento ordinario non versato per il figlio e di spese straordinarie non rimborsate, proponendo altresì domanda riconvenzionale di condanna.
L’opposto M.R. resisteva eccependo la prescrizione dei ratei 2013-2014, l’avvenuto pagamento del mantenimento nell’importo ridotto di € 300 (anziché € 350) in forza di un accordo volto a compensare la mancata vendita di un’autovettura destinata all’estinzione di un prestito comune, e la non debenza delle spese straordinarie in quanto assunte unilateralmente dalla madre senza il suo preventivo consenso. In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente alla somma non contestata di € 755,72. Il Tribunale, ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di compensazione, rigettava l’opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente alle spese di lite.
