Non sono ripetibili le somme versate per il mantenimento del figlio

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22 giugno 2026, n. 21139

 

  1. Irripetibilità del contributo al mantenimento del figlio in caso di riduzione.«In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita.»
  2. Natura sostanzialmente alimentare e conseguenze.L’assegno di mantenimento del figlio ha natura «sostanzialmente alimentare», con la conseguenza che, anche ove risulti sin dall’origine eccessivo, la parte che lo abbia già ricevuto non può essere costretta a restituirlo, né può vedersi opporre in compensazione quanto percepito a tale titolo. Simmetricamente, ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute per i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di riduzione.
  3. Eccezione: insussistenza ab originedei presupposti.Il diritto di ritenere quanto pagato non opera nell’ipotesi in cui sia accertata l’insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento (per il figlio maggiorenne: la non autosufficienza economica), con riduzione o revoca del contributo decorrente dalla domanda.
  4. Omessa pronuncia e giudicato.La mancata statuizione nel dispositivo della sentenza su un determinato capo della domanda configura vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non potendo il relativo giudicato desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. Ne consegue che la parte può proporre un autonomo giudizio per ottenere la condanna alla restituzione senza incorrere nella violazione del ne bis in idem.

Fatti di causa

Nel giudizio di separazione tra A.A. e B.B., il contributo al mantenimento del figlio minore, fissato in sede presidenziale in € 1.650 mensili (settembre 2018), veniva ridotto dal Tribunale a € 1.300 (aprile 2020) e, in appello, a € 1.000 mensili. Nel motivare quest’ultima riduzione, la Corte d’Appello di Genova (sentenza n. 40/2022) affermava in motivazione il diritto del padre a ripetere le somme versate in eccesso o a compensarle con le future mensilità, ma ometteva qualsiasi statuizione sul punto nel dispositivo. Le successive istanze di correzione dell’errore materiale venivano respinte.

A.A. proponeva quindi un autonomo giudizio per ottenere la condanna alla restituzione di € 20.150,00. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda, escludendo l’esistenza di un giudicato sul diritto alla ripetizione e affermando l’irripetibilità del contributo in ragione della sua natura alimentare. La Corte d’Appello confermava la decisione, e A.A. ricorreva per Cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso: nessun giudicato si era formato sulla domanda di ripetizione (mancando la statuizione nel dispositivo della sentenza n. 40/2022) e, nel merito, il contributo al mantenimento del figlio — avente natura sostanzialmente alimentare — non è ripetibile in caso di riduzione basata su una diversa valutazione ex tunc dei fatti già noti, salva l’ipotesi di insussistenza ab origine dei presupposti.