Nonni diffidenti verso i genitori dei minori: il Tribunale interrompe gli incontri con i nipoti!

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1744.

 

La Cassazione civile, Sez. I, con l’ordinanza n. 1744 del 26 gennaio 2026 ha ribadito che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non ha carattere automatico, ma dipende esclusivamente dal preminente interesse del minore.

Per la tutela di questo rapporto è necessario che vi sia tra ascendenti e genitori una collaborazione per l’adempimento dei relativi obblighi educativi, in modo da favorire la realizzazione di un sano ed equilibrato sviluppo del minore.

Nel caso di specie i nonni materni di due bambine avevano adito il Tribunale per i Minorenni di Roma per tutelare il proprio diritto a mantenere con le nipoti un rapporto significativo, rapporto che i genitori stavano ostacolando.

La consulente nominata dal giudice evidenziava la presenza di alcune fragilità psicologiche nei genitori ma concludeva che non vi erano motivi ostativi ai rapporti con i nonni, ritenuti risorsa positiva per le minori.

Il Tribunale, pertanto, ritenute gravemente compromesse le competenze genitoriali, affidava le minori ai Servizi Sociali e prevedeva incontri settimanali con i nonni.

Successivamente i Servizi Sociali riferivano di un atteggiamento collaborativo dei genitori, non corrispondente a quello tenuto dagli ascendenti che, viceversa, continuavano a mostrare diffidenza verso i genitori delle minori.

Di conseguenza, il Tribunale decideva per l’interruzione di ogni rapporto con i nonni: la loro conflittualità con i genitori rischiava di compromettere il benessere delle minori.

Sia la Corte d’Appello di Roma sia la Corte di Cassazione, inoltre, rigettavano il ricorso poi presentato dagli ascendenti precisando che, in presenza del conflitto, per l’attuazione del best interest del minore la predisposizione di incontri nonni-nipote non costituisce una regola, ben potendo in alcuni casi mancare la collaborazione tra ascendenti e genitori al punto da rendersi necessaria l’interruzione dei rapporti.