Pensione di reversibilità: la Cassazione chiarisce i criteri di ripartizione tra ex coniuge e coniuge superstite

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza 20 marzo 2025, n. 9879.

 

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 9879 del 20 marzo 2025 ha chiarito che nella determinazione delle quote di pensione di reversibilità, spettanti rispettivamente all’ex coniuge e al coniuge superstite, gli elementi da tenere in considerazione sono molteplici e che la loro valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

 

Il caso nasce da una sentenza del Tribunale di Roma che stabiliva, per la suddivisione delle quote di pensione di reversibilità tra l’ex coniuge di un defunto e il coniuge superstite, il riconoscimento all’ex coniuge della quota del 65% e al coniuge superstite della quota del 35%.

 

La Corte d’appello di Roma modificava parzialmente la decisione. In particolare, oltre alla durata del matrimonio, valutava anche altri indici, tra i quali il periodo di convivenza “more uxorio” (che nel caso del coniuge superstite era di dieci anni, pur a fronte di un matrimonio durato solamente tre anni) e le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti.

Appurato che l’ex coniuge era titolare di un assegno divorzile di 1.100 euro mensili e di un reddito da lavoro variabile negli anni, oltre che proprietario di un immobile dal valore di 30.000 euro, mentre il coniuge superstite era titolare di un immobile e di un reddito annuale lordo di 300.000, ribaltava quanto stabilito in primo grado, attribuendo all’ex coniuge divorziato una quota pari al 35% e al coniuge superstite una quota pari al 65%.

 

L’ex coniuge proponeva allora ricorso in Cassazione: la Corte, accogliendo il ricorso con rinvio, elaborava alcuni importanti principi.

Come premessa veniva ribadita la funzione solidaristica dell’istituto, da ricercare nella possibilità di dare continuazione al sostegno economico precedentemente assicurato dal coniuge deceduto, sia all’ex coniuge titolare di un assegno di divorzio, sia al coniuge superstite con cui ha condiviso le risorse economiche.

Il giudice, dunque, nella determinazione delle rispettive quote, dovrà tener conto di diversi elementi e compiere una valutazione complessiva e bilanciata della loro rilevanza.

Partendo dalla circostanza della durata dei matrimoni, utilizzerà gli altri elementi come correttivi, la cui incidenza in concreto non sarà necessariamente la stessa ma che, anzi, sarà rimessa al suo prudente apprezzamento.

E dunque, la convivenza more uxorio, laddove sia provata quanto a stabilità ed effettività, assumerà un autonomo e distinto rilievo giuridico, non potendo essere equiparata ad un semplice correttivo rispetto al criterio della durata dei matrimoni, come invece era accaduto in fase di appello.

La sussistenza di un assegno divorzile, in secondo luogo, dovrà certamente essere considerata al fine di realizzare la funzione solidaristica dell’istituto ma, di per sé, non andrà a costituire un limite alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge.

 

Con questa sentenza si chiarisce che la suddivisione delle rispettive quote di pensione di reversibilità non dipende solamente dalla durata dei matrimoni, ma si basa anche su altri criteri, quali la durata della convivenza more uxorio e la presenza di un assegno divorzile, che il giudice è tenuto a valutare in concreto, secondo il suo prudente apprezzamento.