Procreazione Medicalmente Assistita: il divieto di accesso alla donna single non è incostituzionale, ma la Corte si esprime a favore di un’estensione
Corte Costituzionale, Sentenza 22 maggio 2025, n. 69.
Con la sentenza 22 maggio 2025, n. 69, la Corte Costituzionale dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge n. 40 del 2004, in materia di Procreazione Medicalmente Assistita, per la parte in cui non consente alla donna single l’accesso a tale tecnica.
La questione era sollevata dal Tribunale di Firenze, secondo il quale il divieto di accesso della donna single alle tecniche di PMA comporterebbe la violazione di diversi principi costituzionali, come il diritto all’autodeterminazione, con riferimento alle scelte procreative, e il principio di uguaglianza.
Quanto al primo parametro, secondo la Corte, la scelta del legislatore di riservare l’accesso alla PMA a coppie di soggetti maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi, esprimerebbe un bilanciamento di interessi idoneo a tutelare in maniera precauzionale il nascituro, perché così facendo non si consente una procreazione che implichi a priori l’esclusione della figura paterna. Dunque, il divieto di accesso della donna single a questa tipologia di procreazione non rende manifestamente irragionevole né sproporzionata la legge.
Quanto al secondo parametro invocato, quello del principio di uguaglianza, la disciplina in vigore darebbe luogo, secondo il rimettente, ad una ingiustificata disparità di trattamento fra coppie e donne single; anche in questo caso, si dice nella pronuncia, non ci sarebbe alcuna violazione costituzionale. La categoria delle donne single e quella delle coppie eterosessuali non sono omogenee e pertanto non richiedono lo stesso trattamento. Obiettivo della legge sulla PMA è, infatti, quello di offrire un rimedio alla sterilità e all’infertilità che abbiano una causa patologica, mentre la donna single si trova in una diversa condizione di infertilità fisiologica.
Per la Corte, neppure facendo un confronto con la recente pronuncia che ammette anche al persone singole all’adozione internazionale, si può ipotizzare una manifesta irragionevolezza e sproporzione della legge sulla PMA. Con l’adozione internazionale, infatti, l’autodeterminazione delle persone singole ben si concilia con l’interesse del minore; nella PMA, invece, il rischio sarebbe quello di una esclusione a priori della figura paterna.
La decisione, quindi, pur non apportando modifiche all’attuale disciplina, riconosce l’assenza di impedimenti costituzionali alla possibilità di estendere l’accesso alla PMA anche a nuclei familiari diversi da quelli finora ricompresi nell’art. 5, in questo modo auspicando delle modifiche legislative che tengano conto delle più recenti evoluzioni sociali e giurisprudenziali.
