Rottura del fidanzamento: le somme versate per arredare la casa vanno rimborsate

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 11 marzo 2026, n. 5497

 

Principio di diritto

La decisione non enuncia formalmente un principio di diritto, ma dalla motivazione — con particolare riferimento al quarto motivo — emerge con nettezza la seguente regola:

Quando il debitore abbia rilasciato una promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., il promissario è esonerato dall’onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tale rapporto. La promessa di pagamento può validamente avere ad oggetto anche un’obbligazione di natura non contrattuale, ivi inclusa quella derivante dall’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.: in tal caso, il promissario può agire direttamente sulla base della promessa, spettando al promittente dimostrare l’inesistenza o l’inefficacia del rapporto obbligatorio sottostante.

In altri termini, la Corte chiarisce che la promessa di pagamento non è uno strumento riservato ai crediti di fonte contrattuale: essa opera come meccanismo di esonero probatorio a prescindere dalla natura del titolo che la sorregge, e il debitore che voglia sottrarsi alla condanna deve farsi carico della prova negativa dell’obbligazione — onere che nel caso di specie il Teso non aveva adempiuto, essendo stati per di più accertati in fatto sia la dazione delle somme da parte della Manzato sia la promessa di restituzione.

 

Fatti di causa

Francesca Manzato e Pietro Teso erano fidanzati e in procinto di convivere. La Manzato aveva versato al Teso somme di denaro destinate all’acquisto di mobili per la futura casa coniugale; il Teso aveva personalmente eseguito gli acquisti, intestando a sé gli arredi. Dopo la rottura del fidanzamento, il Teso trattenne i mobili ma promise espressamente alla ex fidanzata di restituirle le somme ricevute. La Manzato agì in giudizio per ottenere la restituzione. Il Tribunale di Venezia accolse parzialmente la domanda (€ 9.500,00); la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, condannò il Teso a pagare l’ulteriore importo di € 12.630,00, per un totale di € 22.130,00. Il Teso ricorse per cassazione con cinque motivi, tutti rigettati.