Separazione e spese straordinarie: quando il giudice decide chi paga cosa!
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza del 10 aprile 2025.
Con l’ordinanza n. 9392 del 10.04.2025 la Cassazione, Prima Sezione Civile, ha stabilito che le spese straordinarie sostenute senza il preventivo interpello dell’altro genitore possono essere sanzionate nei rapporti tra coniugi ma non ne comportano l’irripetibilità, purché siano rispondenti all’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
In un caso di separazione tra coniugi la moglie otteneva la condanna del marito al pagamento delle spese straordinarie, sostenute in favore dei due figli minorenni, riguardanti la pratica sportiva dell’equitazione a livelli agonistici, anche se queste erano state effettuate senza il preventivo accordo con l’ex-coniuge.
Il marito proponeva appello e otteneva la riduzione della condanna, ma solo in parte: decideva, pertanto, di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte, tuttavia, confermava quanto già stabilito in primo grado: pur a fronte della possibilità di sanzionare, nei rapporti tra coniugi, il mancato interpello dell’altro genitore per le spese straordinarie, queste non divengono irripetibili.
Nel caso di specie, infatti, le spese erano state accuratamente documentate e dedotte e, soprattutto, giudicate corrispondenti all’interesse dei due minori, nonché compatibili con le condizioni economiche di entrambi i coniugi. I figli della coppia, peraltro, avevano intrapreso tale attività sportiva già prima dell’insorgere della crisi coniugale e i genitori, di comune accordo, avevano continuato a contribuire per tale attività anche dopo la separazione, ad esempio attraverso l’acquisto di un cavallo e la scelta di far frequentare loro un centro sportivo agonistico.
Con questa decisione si stabilisce che, anche in caso di mancato preventivo accordo tra i genitori, le spese straordinarie devono essere rimborsate, a condizione che rispondano all’interesse del minore, che siano opportunamente documentate e che siano compatibili con le condizioni economiche degli ex-coniugi, nonché in linea con le loro scelte educative, pur se anteriori alla separazione.