Stop alla trascrizione dell’atto di nascita da surrogacy estera, anche se muore il genitore intenzionale

Cassazione civile, sez. I, sentenza 31 marzo 2026, n. 7919

 

 

Principio di diritto

La Cassazione dichiara che non può essere trascritto in Italia l’atto di nascita straniero (o il provvedimento di filiazione) che indichi come genitore un soggetto “intenzionale” deceduto molto prima della nascita del minore (nel caso in esame, la bambina è nata circa due anni dopo il decesso della madre intenzionale), qualora il progetto procreativo (nella specie, gestazione per altri) fosse ancora in una fase embrionale e preliminare al momento del decesso.

La Corte ha stabilito quanto segue:

  • in primo luogo, la genitorialità giuridica non può fondarsi su un consenso prestato in una fase meramente preparatoria (come la firma di un primo contratto di servizi), se a questo non è seguita l’attuazione del percorso procreativo (fecondazione e impianto) prima della morte del coniuge;
  • In secondo luogo, l’assenza sia di un legame biologico sia di una relazione affettiva concreta (poiché la minore in questione non ha mai conosciuto il genitore intenzionale), l’attribuzione dello status di figlio contrasterebbe con l’ordine pubblico, poiché mancherebbe quella “assunzione di responsabilità” effettiva che deve caratterizzare il rapporto filiale.

 

 

Riassunto dei fatti di causa

Per quanto riguarda il progetto iniziale, abbiamo una coppia sposata, che, non potendo avere figli a causa di una patologia della moglie (C.E.), decide di ricorrere alla gestazione per sostituzione negli Stati Uniti, firmando un primo contratto di servizio nell’agosto 2019.

In seguito al decesso della moglie nell’ottobre 2019, il marito decide di proseguire il percorso da solo, firmando il contratto definitivo con la portatrice gestazionale nel marzo 2020. Solo successivamente avviene la creazione degli embrioni (con gameti del padre e di una donatrice anonima) e il relativo impianto.

La bambina nasce nel novembre 2021 (due anni dopo la morte della donna). Il tribunale statunitense dichiara entrambi i coniugi genitori, ma l’ufficiale di stato civile in Italia trascrive l’atto solo parzialmente, indicando unicamente il padre biologico e rifiutando l’indicazione della madre intenzionale deceduta.

Ora delineiamo brevemente l’iter giudiziario: il padre ricorre in tribunale e poi in Corte d’Appello, sostenendo l’interesse della minore a vedere riconosciuta la propria identità e il legame con la madre intenzionale. Entrambi i gradi di merito rigettano la domanda, ritenendo inapplicabili sia la trascrizione automatica (per divieto di maternità surrogata e mancanza di legame affettivo) sia l’adozione in casi particolari (mancando il consenso post-nascita o la relazione preesistente).

Per quanto riguarda la decisione finale, la Corte di cassazione conferma i rigetti precedenti, sottolineando che il consenso della moglie era rimasto a uno stadio iniziale e che la bambina, non avendo mai vissuto con la madre, non subirebbe un pregiudizio dalla mancata trascrizione di un legame giuridico privo di riscontro nella realtà biologica e relazionale.