Trascrizione della telefonata con l’amante: se manca il disconoscimento è prova di addebito!
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 5 febbraio 2026 n. 2409
La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con l’ordinanza 5 febbraio 2026 n. 2409 ha specificato che la trascrizione di una conversazione telefonica registrata costituisce una fonte di prova ammissibile ai sensi dell’art. 2712 c.c., anche in assenza del deposito in giudizio del relativo supporto audio.
Affinché tale riproduzione meccanica perda la sua qualità di prova, è necessario un disconoscimento specifico da parte di colui contro il quale è prodotta e tale disconoscimento deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito”, cioè deve allegare elementi precisi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nella trascrizione.
Nel caso di specie era stato presentato un ricorso per separazione personale con richiesta di addebito al marito. Il Tribunale di Latina pronunciava la separazione personale dei coniugi ma rigettava la domanda di addebito formulata dalla moglie.
La donna allora impugnava la decisione e la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame, addebitando la separazione al marito. I giudici ritenevano provata l’infedeltà coniugale in base alla produzione da parte della ricorrente della trascrizione di conversazioni telefoniche intercorse tra il marito e la sua amante.
Avverso tale sentenza, il marito proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere provata l’infedeltà sulla base di una semplice trascrizione, in assenza del relativo supporto audio, che non era mai stato depositato in atti.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, ritenendolo infondato. Il ricorrente, infatti, non aveva effettuato un disconoscimento valido, poiché non aveva contestato il contenuto della conversazione trascritta né aveva negato che tale conversazione fosse effettivamente avvenuta con il tenore riportato, ma si era limitato a eccepire la mancata produzione del supporto materiale.
