Va pronunciato l’addebito se il tradimento è causa della crisi coniugale
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 aprile 2026, n. 11956
Principio di Diritto
In una recentissima sentenza, la Suprema Corte stabilisce che il tradimento occorso all’interno di un matrimonio è causa di addebito della separazione in un solo caso, ovvero quando il tradimento medesimo coincida con la causa principale della crisi coniugale. Solo in questo caso, infatti, la separazione potrà essere addebitata al coniuge colpevole. Nell’ipotesi analizzata dai giudici di legittimità, perché l’addebito sia applicabile è necessario, altresì, dimostrare al giudice il nesso di causalità: in altre parole, far emergere nel corso del procedimento come il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia “dato il La” alla crisi coniugale, abbia, in altre parole, incrinato il rapporto matrimoniale, portando i coniugi a separarsi.
La Cassazione, inoltre, ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la violazione dell’art. 115 del Codice di procedura civile (disponibilità delle prove) è azionabile (“denunciabile”) in sede di legittimità solo ove la decisione affondi le sue fondamenta su prove inesistenti, quindi:
- sia quando il giudice pone a fondamento della decisione mezzi di prova mai acquisiti in giudizio;
- sia quando da una fonte di prova viene tratta un’informazione logicamente impossibile da ricondurre ad essa.
Riassunto dei Fatti di Causa
La vicenda in esame ha a che vedere con il giudizio di separazione tra i coniugi R.S. (ricorrente) e M.C. (controricorrente).
In primo grado, il Tribunale di Urbino pronuncia la separazione con addebito a carico della moglie, rigettando, conseguentemente, la sua domanda di assegno di mantenimento.
in sede d’appello, (Corte d’Appello di Ancona) si conferma l’addebito alla ricorrente, ritenendo che la sua relazione extraconiugale (instauratasi nel 2020) fosse iniziata prima della crisi matrimoniale e, anzi, ne fosse stata la causa. Dunque, rigetta la richiesta di assegno di mantenimento nei confronti della donna (e, parallelamente, aumenta l’assegno di mantenimento nei confronti dei figli).
La Cassazione, infine, dichiara il ricorso inammissibile in base all’art. 115 del Codice di procedura civile.
