L’adozione è un istituto mediante il quale un bambino che si trova in una situazione di abbandono viene inserito all’interno di una famiglia che provvede alla sua cura, istruzione e mantenimento.
Sono dichiarati in stato di adottabilità da parte del Tribunale per i minorenni, i minori privi di assistenza morale e materiale da parte della famiglia di origine, a meno che la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di carattere transitorio. Anche i minori che si trovano già presso istituti di assistenza, comunità di tipo familiare o che siano in affidamento familiare, possono essere dichiarati adottabili.
La coppia che intende adottare un minore deve essere unita in matrimonio da almeno tre anni (ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, è necessaria una convivenza complessiva pari a 3 anni). Inoltre, non deve sussistere separazione personale, neppure di fatto.
L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
La coppia deve presentare domanda al tribunale per i minorenni.
Di fondamentale importanza per il percorso di adozione è la valutazione dell’idoneità degli aspiranti adottanti.
La scelta da parte del Tribunale ricade sulla coppia che maggiormente risulta in grado di rispondere alle esigenze del minore.
Le indagini svolte dal tribunale riguardano infatti l’attitudine dei coniugi a educare il minore, la situazione personale ed economica in cui versano, le loro condizioni di salute, l’ambiente familiare dei potenziali adottanti e i motivi per i quali i richiedenti desiderano adottare un minore.
Dopodiché per i futuri genitori si apre un percorso fatto di colloqui, sia individuali che di coppia, nei quali si dà spazio alla verifica della consapevolezza nella scelta dell’adozione.
Vengono discussi gli aspetti più complessi del progetto adottivo, valutate le implicazioni psicologiche che ha l’adozione per la coppia, viene discussa la disponibilità dei coniugi ad adottare un bambino, a prescindere dalle caratteristiche somatiche.
Nel corso della valutazione è possibile far emergere dubbi, incertezze, paure. Il procedimento è infatti funzionalizzato a fortificare la scelta adottiva.
Accertati i requisiti predetti viene disposto l’affidamento preadottivo. Si tratta di un “periodo di prova” volto a valutare la compatibilità tra gli adottanti e l’adottando.
Decorso un anno dall’affidamento preadottivo, il tribunale per i minorenni, verificata la sussistenza di tutte le condizioni richieste, emana il provvedimento conclusivo, dando luogo all’adozione del minore. Da tale momento, l’adottato assume lo stato di figlio.
Nel corso degli anni l’Avvocato Liana Doro ha maturato un’ampia esperienza in materia di adozioni di minori riuscendo ad aiutare numerosi Clienti ad adottare un bambino in tempi relativamente brevi, assistendo i futuri genitori con umanità, professionalità ed esperienza.