Sottrazione consensuale di minorenni

La sottrazione di minore ai genitori, anche se con il consenso dello stesso minore, costituisce reato.

Espressamente l’art. 573 c.p. dispone: “Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine”.

La norma mira a tutelare il diritto di vigilanza sul minore, che spetta al genitore e al tutore dello stesso. Specificatamente, il bene giuridico oggetto di tutela è la responsabilità genitoriale.

Perché sussista il reato è necessario il dissenso dei genitori del minore, che non deve essere esplicito, ma si può dedurre anche da semplici comportamenti o dalle circostanze.

Il reato si consuma nel momento in cui viene interrotto di fatto il vincolo di soggezione con l’altro genitore, indipendentemente dal fine perseguito dal soggetto agente o dal minore. Infatti, la condotta punibile consiste negli atti diretti a realizzare la sottrazione o la ritenzione del minore, cioè il suo allontanamento dalla sfera di direzione o di vigilanza del genitore, esercente la responsabilità genitoriale o del tutore; ovvero il suo trattenimento, al di fuori del luogo dove avrebbe dovuto fare ritorno.

La condotta del minore, invece, consiste nel consentire alla sua sottrazione o trattenimento. Qualora manchi il suo consenso, si configurerebbe il reato di cui all’art. 574, co. 2, che punisce, a querela di parte, “chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il consenso di esso“.

Il consenso dovrà essere valido e dunque non prestato da minore incapace di intendere e volere, né dovrà essere estorto in modo coercitivo, violento o fraudolento.

E’ un reato comune e quindi può essere commesso sia dall’altro genitore, che da chiunque.

Al secondo comma è prevista una diminuzione di pena, qualora la condotta sia posta in essere per fine di matrimonio e un’aggravante speciale se, invece, il fatto è commesso per fine di “libidine” (il riferimento va ai delitti di cui all’art. 609 bis c.p. e seguenti).

La procedibilità (art. 336 c.p.p.) è a querela del genitore o del tutore, pertanto non sarebbe valida la querela presentata dal genitore non avente la responsabilità genitoriale del minore.

Negli anni ho seguito numerosi genitori nelle loro cause di sottrazione consensuale di minorenni e ho acquisito una solida esperienza in materia. So consigliare al meglio il Cliente su quale sia la strategia più efficace da adottare, accompagnandoli anche nella stesura della querela.

Sottrazione consensuale di minorenni a Padova con l’avvocato Liana Doro

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