Sottrazione di minorenni

Con la fine di una relazione (famiglia legittima o naturale) può capitare che un genitore rivendichi il figlio e il desiderio di tenerlo presso di sé. Questo può portare a tentativi di allontanamento dall’altro genitore e, soprattutto se i genitori hanno nazionalità diverse, a vere sottrazioni di minore, punite a diverso titolo dall’ordinamento.

Un tipico esempio di sottrazione di minore è quando un genitore non rispetta modalità e tempi stabiliti dal giudice per l’affidamento del figlio, in caso di separazione dei coniugi. Specificatamente, la condotta può essere quella di un genitore che cambia la residenza al figlio, portandolo con sé, senza nessun accordo con l’altro genitore.

In tal caso, quindi, si ha la sottrazione internazionale di minore che è costituita dal rapimento di un minore o dal suo trasferimento illegittimo realizzato, quasi sempre, da un genitore affidatario o non, il quale agisce con la convinzione di essere nel suo pieno diritto e porta il minore a vivere in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, quando ciò accade, bisogna agire bene e in fretta.

Diversi sono gli strumenti che consentono al genitore “vittima” o al genitore che attua la sottrazione di potersi tutelare:

 Quando la sottrazione di minori costituisce reato:

La sottrazione di minore è una condotta criminale che commette chi trattiene un minore senza il consenso dei genitori: il reato si commette anche disponendo del minore in contrasto con l’autorità di chi esercita la responsabilità genitoriale su di lui e con i connessi poteri di custodia e di vigilanza, conducendolo o trattenendolo in luogo non autorizzato, senza il consenso, espresso o tacito, dei genitori.

La legge equipara la sottrazione del minore di anni quattordici a quella dell’infermo di mente, ritenendo il bambino non in grado di provvedere a sé stesso.

Si specifica che per minore deve intendersi colui che non ha ancora compiuto i quattordici anni. Superata tale soglia, invece, la sottrazione diventa penalmente rilevante solamente se manca il consenso dello stesso minore sottratto.

Per legge, quindi, il consenso del fanciullo che non abbia compiuto i quattordici anni è irrilevante, in quanto ciò che rileva è la volontà dei genitori o di chi ha in custodia il minore stesso.

La legge prevede un’apposita fattispecie di reato per chi sottrae un minore al genitore che esercita la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero. Trattasi di norma destinata ad operare una tutela più specifica ai fenomeni di sottrazione di minore, delitto sempre più frequente, data la crescita del numero di famiglie multi-etniche.

Vediamo cosa dice il codice penale sulla sottrazione di minori:

Il codice penale prevede a tal riguardo due specifici articoli:

Si tratta di un reato plurioffensivo, in quanto qui il legislatore ha voluto tutelare non solo la responsabilità genitoriale, ma anche il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente.

Si tratta di reato comune, che può essere commesso non soltanto dall’altro esercente la responsabilità genitoriale, ma da chiunque, estendendosi dunque la tutela penale.

Negli anni ho seguito numerosi Clienti nelle loro cause di sottrazione internazionale di minore e ho acquisito una solida esperienza in materia. So consigliare al meglio il Cliente su quale sia la strategia più efficace da adottare, considerando la specifica situazione in cui si trova e i risultati che desidera raggiungere.

Sottrazione di minorenni a Padova con l’avvocato Liana Doro

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