Affidamento e cura degli animali domestici - Avvocato Liana Doro - Padova e Venezia

Già nel 2009 vi era stato un disegno di legge che proponeva l’introduzione del XIV-bis del libro I, con l’introduzione degli artt. 445 bis, ter e quater c.c., dedicato all’affidamento degli animali di affezione in caso di separazione.

L’art. 455-ter avrebbe dovuto disporre che: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o congiunto dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.

Per decidere a chi affidare l’animale domestico, in caso di separazione, verranno in primis ascoltati i coniugi, per sapere se è possibile trovare un accordo pacifico. Verranno, poi, ascoltati i figli e altre persone che convivono sotto lo stesso tetto, infine, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, verrà sentito anche un esperto in comportamento animale per aiutare a decidere quale sia la soluzione migliore.

Sotto il profilo economico, il compromesso sulla gestione economica del cane domestico individuato dalle parti non è contrario alle previsioni normative relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e cura del cane, così come avviene per qualsiasi altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare. Inoltre, dal punto di vista del rapporto affettivo, le disposizioni contenute nell’accordo ricalcano le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori e sono tese ad assicurare a ciascun comproprietario la frequentazione alternata, con conseguente responsabilità sullo stesso.

In caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi; per contro, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a provvedere circa il merito di dette questioni ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione; a tal fine, pur invitandosi le parti, per il futuro, a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico, i presenti accordi, anche nella parte in cui concernono interessi a contenuto non economico, non urtano con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico.

L’Avvocato Liana Doro offre consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale nelle cause per l’affidamento di animali domestici (pet) come cani e gatti.

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