Mantenimento Figi - avvocato Liana Doro - Padova

Il mantenimento dei figli è regolato innanzitutto dall’art. 30 della Costituzione che dispone il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nello specifico, gli articoli 148 e 316bis del codice civile dispongono che ciascuno dei genitori debba adempiere gli obblighi previsti nei confronti dei figli in proporzione alle proprie sostanze e in base alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo. Il mantenimento così inteso comprende sia le spese ordinarie che quelle straordinarie.

Quando la famiglia è unita i contributi al mantenimento dei figli non sono strettamente regolati, ma dipendono dalle possibilità economiche dei genitori. Qualora, invece, i genitori si separino, è necessario stabilire il contributo di ciascuno al mantenimento della famiglia, attraverso il pagamento di un assegno di mantenimento.

La quantificazione dell’assegno può essere stabilita dai genitori in accordo tra di loro, con successiva verifica da parte del Giudice del rispetto delle necessità dei figli, oppure direttamente dal Giudice stesso, qualora le parti non siano in grado di accordarsi.

Per stabilire l’importo, il Giudice si basa sull’importanza di consentire ai figli di mantenere le proprie abitudini e il proprio stile di vita, affinché essi non debbano subire il cambiamento che sta avvenendo all’interno della propria famiglia.

I genitori sono tenuti a mantenere i figli anche se già maggiorenni qualora quest’ultimi non siano ancora in grado di provvedere autonomamente a sé. L’indipendenza economica rappresenta infatti il criterio secondo cui non è più necessario versare al figlio maggiorenne un assegno di mantenimento. Tuttavia, tale indipendenza non si considera raggiunta quando il figlio percepisce qualsiasi tipo di reddito, ma solo quando tale reddito corrisponde alla professionalità per la quale il figlio si è formato e rispetta le sue attitudini e aspirazioni.

Il genitore potrà essere esonerato dal versare il mantenimento al figlio maggiorenne nel caso in cui la mancanza di indipendenza economica sia dovuta a colpevole ritardo nel compimento del percorso di studi e/o a rifiuto ingiustificato delle opportunità lavorative offerte.

Negli anni ho avuto modo di sviluppare un’ampia esperienza nel settore del diritto di famiglia e, in particolare, dei minori. Grazie a quest’esperienza posso aiutare il Cliente a comprendere al meglio gli aspetti legali della propria situazione personale e valutare insieme a lui il miglior percorso da intraprendere.

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