Divorzio Breve - avvocato Liana Doro - Padova e Venezia

La legge n. 55/2015 riguardante le “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, detta anche legge sul “divorzio breve” è entrata ufficialmente in vigore il 26 maggio 2015, riducendo sensibilmente i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio.

Il cambiamento più importante riguarda la riduzione della durata minima del periodo di separazione.

Fino al 2015 erano richiesti almeno tre anni di separazione (che decorrevano dalla data dell’udienza di prima comparizione dei coniugi.) prima di poter procedere con la richiesta di divorzio.

Ora si può divorziare dopo un anno, decorrente dalla data di notifica del ricorso, nel caso di separazione giudiziale (ossia non consensuale), oppure nel caso di separazione consensuale, dopo 6 mesi a partire dalla data di udienza di prima, e di regola unica, comparizione dei coniugi o di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita da un avvocato.

Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione giudiziale e alla data della sottoscrizione del verbale di separazione nel caso di procedura consensuale (o di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita da un avvocato), purché il verbale/accordo venga successivamente omologato/autorizzato dal Tribunale.

Le procedure dirette ad ottenere la separazione e il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) rimangono invariate. Permane la necessità di domandare dapprima la separazione e poi il divorzio (non è pertanto possibile ottenere il divorzio diretto senza separazione), attraverso, alternativamente, domanda da proporsi al Tribunale competente, negoziazione assistita da un avvocato o, in alcuni casi, domanda diretta all’Ufficiale dello Stato civile.

Possono ottenere il “divorzio breve” anche i coniugi separati legalmente prima dell’entrata in vigore della novella legislativa, per i quali il triennio di separazione non è ancora trascorso.

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