Liana Doro - Avvocato specializzato in divorzi - Padova e Venezia

La legge 898/70 non parla di divorzio, ma di scioglimento del matrimonio per il rito civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio per quello concordatario.

Tale strumento consente ai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.

I coniugi possono chiedere il divorzio solo in presenza di una delle seguenti condizioni, tassativamente indicate dalla legge:

  • separazione legale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per almeno:
  • sei mesi in caso di separazione consensuale accertata con decreto di omologa, separazione giudiziale trasformata in consensuale, negoziazione assistita e di separazione dinanzi all’ufficiale di stato civile;
  • un anno in caso di separazione giudiziale accertata con sentenza passata in giudicato;
  • condanna con sentenza passata in giudicato (successiva al matrimonio) all’ergastolo o a più di quindici anni di reclusione, oppure la condanna per reati a sfondo sessuale o per violenze o maltrattamenti contro il coniuge o i familiari o per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
  • pronuncia di annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’estero;
  • mancata consumazione del matrimonio;
  • rettifica di attribuzione di sesso.

Il procedimento di divorzio può essere:

  • giudiziale, quando viene richiesto da uno solo dei coniugi, senza l’accordo dell’altro.

Esso si articola in due fasi.

La prima, presidenziale, costituita da un’udienza davanti al presidente del Tribunale che termina con l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole. Ciascuno dei coniugi può proporre reclamo contro i provvedimenti presidenziali con ricorso alla Corte d’Appello entro il termine perentorio di 10 giorni, specificando gli errori o l’illegittimità dell’ordinanza presidenziale.

La seconda fase, di merito a cognizione piena si svolge innanzi al giudice istruttore ed è volta a risolvere gli aspetti patrimoniali, l’assegnazione dell’abitazione coniugale, la determinazione dell’assegno divorzile o l’affidamento dei figli.

Tale fase termina con una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • congiunto, se richiesto concordemente da entrambi i coniugi. Tale procedimento è più semplice e veloce rispetto a quello giudiziale.

I coniugi devono farsi assistere da un avvocato, che può essere lo stesso per entrambi.

L’avvocato (o gli avvocati) dei coniugi deve presentare un ricorso congiunto al Tribunale.

Si svolge poi l’udienza di comparazione dei coniugi avanti al Tribunale in camera di consiglio, in cui viene effettuato il tentativo di conciliazione.

Se non riesce, i coniugi sono tenuti a confermare il contenuto del ricorso congiunto.

Il Tribunale, quindi, deve valutare la rispondenza del contenuto dell’accordo tra i coniugi alla legge e all’interesse dei figli. Verificati tali presupposti, emette una sentenza di accoglimento con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Diversamente emette una sentenza di rigetto.

Qualunque sia il procedimento di divorzio, ciascuna delle parti può impugnare la sentenza di divorzio entro i seguenti termini:

  • 30 giorni, se la sentenza è stata notificata dal coniuge interessato;
  • 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, se non è stata notificata.

Inoltre, si precisa che i capi relativi alle condizioni economiche e all’interesse dei figli sono sempre modificabili.

Negli anni ho seguito numerosi Clienti nelle loro cause di divorzio, sia giudiziale che congiunto, e ho acquisito una solida esperienza in materia. So consigliare al meglio il Cliente su quale sia la strategia più efficace da adottare, considerando la specifica situazione in cui si trova e i risultati che desidera raggiungere.

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