Adozione di maggiorenni - avvocato Liana Doro - Padova e Venezia

Oltre alle adozioni di minori, l’Avvocato Liana Doro si occupa da molti anni anche delle adozioni di persone maggiori d’età.

Lo scopo dell’adozione dei maggiori d’età, a differenza di quanto avviene per l’adozione ordinaria, non è quello di dare una famiglia all’adottando, bensì di dare una discendenza all’adottante.

L’adozione dei maggiori d’età è consentita solo a persone che abbiano compiuto i 35 anni d’età e richiede una differenza di almeno 18 anni rispetto all’adottando.

In questo tipo di adozione, i legami con la famiglia d’origine non vengono recisi ma contemporaneamente, l’adottato acquista verso l’adottante diritti e obblighi equivalenti a quelli di un figlio legittimo. Nessun rapporto si instaura con i parenti dell’adottante.

L’adozione viene disposta da un provvedimento giudiziale del Tribunale ordinario, che viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato, e per il suo verificarsi necessita del consenso dell’adottando.

E’, inoltre, richiesto il consenso dei genitori dell’adottato e dei coniugi dell’adottante e dell’adottato qualora essi siano coniugati.

Per quanto riguarda il cognome, l’adottato antepone al proprio il cognome dell’adottante.

L’adottante, alla morte dell’adottato, non vanta alcun diritto successorio, a meno che l’adottato, nel testamento, non l’abbia istituito come erede. La mancata automatica acquisizione del diritto successorio dell’adottante nei confronti dell’adottato è giustificata dal fatto che si vuole evitare che l’adozione diventi un istituto finalizzato al perseguimento di scopi meramente patrimoniali.

L’adottante può chiedere la revoca dell’adozione dell’adottato, quando quest’ultimo abbia attentato alla vita dell’adottante stesso, del coniuge di quest’ultimo, o dei suoi discendenti o ascendenti, oppure quando abbia compiuto nei confronti di questi soggetti un delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni. Qualora l’adottante muoia a seguito dei comportamenti sopra detti e posti in essere dall’adottato, la revoca può essere chiesta da coloro che sarebbero stati successori dell’adottante, in assenza dell’adottato e dei suoi discendenti.


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