Contrasto sulla scelta scolastica? Il Giudice deve valutare le posizioni di entrambi i genitori
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24522 del 7 agosto 2026
Dalla decisione emerge il seguente principio:
In caso di contrasto tra genitori coaffidatari sulla scelta dell’istituto scolastico del figlio minore, il giudice deve individuare la soluzione maggiormente rispondente al superiore interesse morale e materiale del minore, mediante un esame completo, ragionevole e proporzionato di tutti gli elementi rilevanti.
La valutazione deve comprendere, in particolare, l’offerta formativa delle scuole in comparazione, le inclinazioni e le aspirazioni del minore, la sua identità culturale e familiare, la continuità del percorso educativo, la vita di relazione, nonché gli aspetti logistico-organizzativi riferibili a entrambi i genitori. La collocazione prevalente del minore presso uno dei genitori non consente, da sola, di attribuire rilievo decisivo alle esigenze organizzative di quest’ultimo.
La distanza della scuola dall’abitazione o dal luogo di lavoro del genitore collocatario costituisce un elemento valutabile, ma deve essere bilanciata con gli altri interessi coinvolti, comprese le ragioni prospettate dall’altro genitore e i vantaggi formativi, culturali e relazionali connessi alla diversa soluzione scolastica. Non è quindi legittimo fondare la decisione su un singolo criterio, né omettere il confronto tra le opzioni formulate da entrambi i genitori.
La comunanza di fede religiosa non impone automaticamente la scelta di una scuola privata o confessionale, così come la scuola pubblica non costituisce, per ciò solo, una soluzione deteriore. Anche tale profilo deve essere esaminato nel quadro della concreta offerta formativa e dell’interesse specifico del minore. Il criterio normativo di riferimento resta quello dell’interesse morale e materiale del figlio, previsto dall’art. 337-ter, comma 3, c.c. art. 337-ter c.c.
Inoltre, il provvedimento con cui il giudice si sostituisce ai genitori nella decisione di maggiore interesse relativa all’istruzione e all’educazione del minore determina una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale, poiché sottrae ai genitori il potere-dovere di assumere congiuntamente quella decisione. Ne consegue la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza pronunciata dalla corte d’appello in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 473-bis.24, comma 1, n. 2, e comma 4, c.p.c. art. 473-bis.24 c.p.c. La Corte ha precisato che il giudice di legittimità verifica la corretta applicazione dei criteri giuridici e che il bilanciamento sia completo e ragionevole, mentre spetta al giudice di merito individuare, alla luce delle peculiarità del caso concreto, la soluzione effettivamente più adeguata per il minore.
FATTI DI CAUSA
Nel corso di un giudizio di separazione personale, i genitori, entrambi di religione ebraica e concordi sull’educazione religiosa della figlia, non hanno raggiunto un accordo sulla scelta della scuola primaria.
La madre chiedeva l’iscrizione della minore presso una scuola pubblica situata nel quartiere di residenza, vicina alla casa familiare e al suo luogo di lavoro. Il padre proponeva invece l’iscrizione presso una scuola ebraica, ritenendo tale istituto maggiormente coerente con la tradizione culturale e familiare della minore e dichiarandosi disponibile a sostenerne integralmente i costi. Il giudice di primo grado aveva disposto l’iscrizione alla scuola ebraica, valorizzando la comune appartenenza religiosa dei genitori, il percorso familiare della minore e l’offerta formativa dell’istituto. La Corte d’appello, accogliendo il reclamo della madre, aveva invece autorizzato l’iscrizione presso una scuola pubblica, attribuendo rilievo decisivo alla collocazione della minore presso la madre, alla vicinanza della scuola all’abitazione e alle esigenze organizzative della genitrice.
Il padre ha proposto ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha rigettato i primi tre motivi relativi ai profili processuali e ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, le censure concernenti la valutazione dell’interesse della minore, l’onere della prova e l’omesso esame di elementi rilevanti. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova valutazione comparativa delle due opzioni scolastiche.
