Successione

Successione a Padova con l’avvocato Liana Doro

L’apertura della successione è disciplinata dgli articoli 456 e seguenti del codice civile e si verifica quando una persona fisica cessa di vivere.

Bisogna distinguere due figure: i chiamati e gli eredi:

I primi sono coloro che, in seguito all’apertura della successione, pur avendo un’aspettativa sulla posizione giuridica del defunto, o perché chiamati a succedere per testamento, o perché prossimi congiunti del defunto, non abbiano ancora perfezionato un’accettazione né espressa né tacita.

Gli eredi viceversa sono tali soltanto al compimento di un atto di accettazione dell’eredità espressa od anche tacita.

All’apertura della successione, successivamente alla pubblicazione del testamento, avviene la dichiarazione di successione.

Dopo l’apertura della successione, può accedere che l’eredità del defunto sia nella materiale disponibilità dei propri stretti congiunti o chiamati istituiti per testamento: si pensi alla circostanza che il defunto vivesse nell’immobile di proprietà assieme ai propri figli. I chiamati che si trovino nel possesso dei beni ereditari avranno dei poteri amministrativi riconosciuti dall’articolo 460 del codice civile. Questi poteri non potranno tuttavia far disporre ai chiamati dei beni ereditari in difetto di autorizzazione giudiziale.

Un atto dispositivo degli stessi in difetto di autorizzazione avrà l’effetto di perfezionare un’accettazione tacita dell’eredità. Il legislatore prevede al fine di garantire un rapido compiersi della fase successoria che, decorsi tre mesi dalla morte del defunto, i chiamati all’eredità nel possesso dei beni ereditari (nell’esempio di sopra i figli conviventi con il genitore nel di lui immobile) diventino eredi puri e semplici (articolo 485 del codice civile). Decorsi dunque tre mesi dall’apertura della successione, in presenza di chiamati possessori, si perfeziona una cosiddetta accettazione presunta dell’eredità.

È possibile, tuttavia, che i chiamati all’eredità perfezionino un’accettazione tacita prima del termine dei tre mesi dall’apertura della successione, compiendo un atto che presupponga necessariamente “la volontà di accettare” e che non avrebbero il diritto di fare se non nella qualità di eredi.

Si può verificare, però, che all’apertura della successione non vi sia alcun chiamato possessore dei beni del defuntoIn questo secondo caso i chiamati non possessori hanno il diritto di accettare l’eredità. Tale diritto si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Ai sensi dell’articolo 481 del codice civile, è però possibile che chiunque vi abbia interesse faccia apporre dal giudice un termine più breve per far accettare o rinunciare validamente all’eredità il chiamato.

Il legislatore prevede anche la possibilità di perfezionare un’accettazione espressa, mediante dichiarazione da rendersi per atto pubblico o scrittura privata autenticata; tale accettazione potrà essere semplice e beneficiata.

Entro il termine prescrizionale di dieci anni in cui è possibile accettare espressamente, i chiamati hanno la possibilità di rinunciare all’eredità; la rinuncia tuttavia non preclude la possibilità di accettare espressamente, fintantoché non sia intervenuta un’accettazione da parte di un soggetto che fosse chiamato in subordine. La rinuncia, a differenza dell’accettazione potrà soltanto essere espressa.

L’accettazione da parte di più chiamati determinerà, poi, l’instaurarsi di una “comunione ereditaria”: i vari eredi saranno dunque titolari dei diritti successori trasmessi dal defunto, ma limitatamente alla quota in cui lo stesso li ha istituiti per testamento, o alla quota che è stabilita per legge in caso di successione legittima. Proporzionalmente alle quote in cui sono stati istituiti risponderanno poi dei debiti ereditari.

Nei rapporti con i creditori la responsabilità sarà inderogabilmente parziaria e proporzionale alle quote di istituzione. Nei rapporti interni fra coeredi il testatore (qualora il defunto abbia fatto testamento) potrà aver dato disposizioni diverse ma con mera efficacia fra coeredi e non verso i creditori.

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