Minori: il giudice li deve ascoltare prima di mandarli in comunità

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 6 febbraio 2025, n. 2981

Con l’ordinanza n. 2981 del 6 febbraio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sez I
civile, accoglie il ricorso della madre che si era opposta a che il minore venisse
mandato in comunità. Il giudice è sempre tenuto ad ascoltare il minore prima di
mandarlo in comunità e in generale quando la decisione sul collocamento cambia
radicalmente le abitudini di vita del giovane. L’ascolto del minore che abbia compiuto
dodici anni o che, pur essendo infradodicenne, sia ritenuto capace di discernimento,
costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del
contraddittorio e del giusto processo. La sua omissione, senza specifica motivazione
che ne indichi la superfluità o il danno per il minore, determina un vizio della sentenza
per error in procedendo, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 4,
c.p.c.