Abbandono della casa coniugale e addebito: necessaria la prova della causa della crisi

Dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1875 del 27 gennaio 2026 emerge il seguente principio:

 

In tema di addebito della separazione, la mera violazione dei doveri coniugali non è sufficiente: occorre accertare che tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare l’intollerabilità della convivenza.

Il volontario abbandono del tetto coniugale costituisce, di regola, condotta idonea a fondare l’addebito, poiché determina obiettivamente l’impossibilità della prosecuzione della convivenza. L’addebito deve tuttavia essere escluso se il coniuge che si è allontanato dimostra che l’abbandono è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge oppure che è intervenuto quando la convivenza era già divenuta intollerabile. L’onere di tale prova grava sul coniuge autore dell’allontanamento.

La Corte precisa inoltre che l’anteriorità della crisi coniugale esclude il nesso causale tra l’abbandono e l’intollerabilità della convivenza, ma deve essere allegata dalla parte interessata e risultare dal materiale probatorio acquisito. Non ogni conflitto o contrasto matrimoniale equivale, però, a una situazione di intollerabilità: l’accertamento deve essere compiuto mediante una valutazione complessiva e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1875/2026

Fatti di causa

Nel giudizio di separazione personale, la Corte d’appello aveva addebitato la separazione alla moglie. Durante la malattia del figlio, la donna aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un uomo conosciuto in ospedale. Dopo la morte del figlio primogenito, aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso l’amante, nei pressi di Caserta; l’allontanamento era però durato poco più di un mese, poiché l’amante l’aveva successivamente mandata via. In seguito, la donna aveva collocato i due figli minori in una comunità.

La moglie aveva sostenuto che la crisi matrimoniale fosse già preesistente all’abbandono della casa coniugale, richiamando anche alcune dichiarazioni del marito circa una sua volontà di separarsi già nell’agosto 2019. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto non provata una situazione di pregressa e irreversibile intollerabilità della convivenza, valorizzando la prosecuzione della vita coni ugale sino alla primavera del 2021 e confermando, pertanto, l’addebito a carico della moglie.