Affidamento esclusivo e ascolto del minore: la volontà del figlio non è un veto, ma un elemento da valutare nel quadro complessivo
Dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026
emerge il seguente principio: L’affidamento esclusivo del minore a uno dei genitori, costituendo un’eccezione alla regola dell’affidamento condiviso e al principio di bigenitorialità, è legittimo soltanto quando sia accertata, sulla base di un’indagine istruttoria completa e di riscontri oggettivi, la concreta contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore.
La limitazione della responsabilità genitoriale richiede, inoltre, la verifica di condotte genitoriali di particolare gravità, tali da avere arrecato o da poter arrecare un grave pregiudizio al figlio; gli elementi indiziari devono essere gravi, precisi e concordanti.
In tale valutazione, l’ascolto del minore deve essere considerato dal giudice insieme a tutti gli altri elementi del caso e non può costituire l’unico criterio decisionale. Anche una manifestazione di volontà apparentemente matura e consapevole non attribuisce al minore un diritto di veto incondizionato, soprattutto quando il contesto familiare sia caratterizzato da elevata conflittualità e siano stati accertati comportamenti manipolativi od ostruzionistici di uno dei genitori, idonei a compromettere il rapporto con l’altro.
La Corte ha inoltre ribadito che, in sede di legittimità, non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento di CTU, relazioni dei servizi sociali, dichiarazioni del minore e condotte genitoriali appartengono, di regola, al giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da una motivazione effettiva, coerente e fondata su dati concreti. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20033/2026
Fatti di causa
Il procedimento tra i coniugi traeva origine da un giudizio di separazione nel quale il Tribunale di Ragusa aveva disposto l’affidamento condiviso dei due figli minori, collocati presso la madre, prevedendo un assegno complessivo di mantenimento in favore della moglie e dei figli e ponendo a carico del padre il 70% delle spese straordinarie.
Entrambi i genitori proponevano appello con richieste contrapposte: il padre chiedeva, tra l’altro, la riduzione o revoca degli assegni e l’ampliamento dei tempi di frequentazione; la madre domandava l’addebito della separazione al marito, l’aumento degli assegni e la riduzione dei rapporti padre-figli.
Nel corso del giudizio di appello venivano aggiornate le consulenze tecniche, acquisite informazioni dai servizi sociali, ascoltati i figli e adottati diversi provvedimenti interinali. La Corte d’appello di Catania, rilevato il protrarsi e l’aggravarsi della conflittualità genitoriale, disponeva l’affidamento esclusivo dei figli al padre, limitava temporaneamente la responsabilità genitoriale materna, sospendeva per tre mesi gli incontri tra la madre e il figlio minore e ne prevedeva la successiva ripresa graduale in ambiente protetto. Veniva inoltre prescritto alla madre un percorso di sostegno alla genitorialità.
La decisione di merito si fondava, tra l’altro, sulle risultanze della CTU, sulle relazioni dei servizi sociali, sul comportamento processuale della madre e sull’ascolto del minore. Erano state rilevate criticità nella relazione madre-figlio, tra cui una dinamica simbiotica e possessiva, condotte di manipolazione e strumentalizzazione, parentificazione, carenze educative e sanitarie, inosservanza di provvedimenti giudiziari e ostacoli al rapporto con il padre.
La madre proponeva ricorso per cassazione articolato in numerosi motivi, censurando l’affidamento esclusivo, la limitazione della propria responsabilità genitoriale, la sospensione degli incontri, la valutazione della CTU e dell’ascolto del minore, la determinazione degli assegni, il rigetto della domanda di addebito e la regolazione delle spese.
La Corte di cassazione dichiarava inammissibili o comunque infondati i motivi, ritenendo che le censure mirassero principalmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
