Irripetibile il pagamento del mutuo in favore dell’ex convivente

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26 giugno 2026, n. 21881

 

Le somme versate da un convivente more uxorio per il pagamento delle rate di un mutuo contratto, anche congiuntamente, per l’acquisto di un immobile intestato esclusivamente all’altro convivente costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale, ai sensi dell’art. 2034 c.c., quando l’immobile sia stato destinato ad abitazione comune e la contribuzione risulti proporzionata e adeguata alle condizioni economiche e sociali della coppia. Art. 2034 c.c.

In tale ipotesi, le somme sono irripetibili e non determinano un arricchimento senza causa, poiché il pagamento delle rate rappresenta una modalità di contribuzione alle spese dell’abitazione familiare e di adempimento dei doveri morali e sociali derivanti dalla convivenza.

L’azione di cui all’art. 2041 c.c. può essere accolta soltanto quando le prestazioni eseguite da un convivente a vantaggio dell’altro eccedano il normale contributo alla vita comune e travalichino i limiti di proporzionalità e adeguatezza, da valutarsi in concreto in rapporto alle condizioni patrimoniali e sociali dei conviventi. Art. 2041 c.c.

La circostanza che l’immobile sia di proprietà esclusiva del convivente beneficiario non è, di per sé, sufficiente a escludere la causa giustificativa del pagamento, dovendosi considerare anche il godimento dell’abitazione da parte del convivente che ha contribuito al pagamento delle rate. Il vincolo assunto verso la banca e la durata ventennale del mutuo non escludono il requisito della spontaneità dell’obbligazione naturale, quando il convivente abbia liberamente scelto di accollarsi una quota del mutuo per la realizzazione dell’abitazione comune.

La durata dell’obbligazione oltre la cessazione della convivenza può assumere rilievo soltanto se il convivente sia stato effettivamente costretto a pagare rate anche successivamente alla cessazione del rapporto. Nel caso esaminato, tale circostanza non era stata allegata. La soluzione è coerente con il principio secondo cui le attribuzioni patrimoniali tra conviventi sono irripetibili quando risultino adeguate e proporzionate, mentre possono integrare arricchimento senza causa se eccedono i doveri di solidarietà propri della convivenza. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11337/2025

Fatti di causa

A.A. aveva convenuto in giudizio l’ex convivente B.B., chiedendo in via principale la restituzione di una somma che qualificava come prestito e, in subordine, l’indennizzo per arricchimento senza causa derivante dal pagamento della metà delle rate di un mutuo ventennale.

Il mutuo era stato contratto da entrambi per l’acquisto di un immobile intestato esclusivamente a B.B., destinato tuttavia ad abitazione della coppia. A.A. aveva contribuito al pagamento delle rate durante la convivenza, dal 2006 al 2017. Dopo la cessazione del rapporto, B.B. aveva proseguito autonomamente nel pagamento delle rate.

Il Tribunale di Ivrea aveva accolto la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., condannando B.B. al pagamento di Euro 51.784,47, pari alla metà delle rate versate nel periodo considerato. La Corte d’Appello di Torino aveva invece riformato la decisione, ritenendo che i pagamenti costituissero adempimento di un’obbligazione naturale tra conviventi e che non fossero sproporzionati rispetto alle condizioni economiche delle parti, anche perché A.A. aveva fruito dell’immobile quale abitazione comune e disponeva di una capacità patrimoniale circa doppia rispetto a quella della convivente.

A.A. ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il mutuo lo vincolasse per vent’anni e che soltanto B.B. avesse beneficiato dell’acquisto dell’immobile. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la qualificazione dei pagamenti come contribuzione proporzionata alle esigenze della convivenza e, quindi, come adempimento di un’obbligazione naturale irripetibile.