Coabitazione senza convivenza: il padre ha diritto all’assegno anche se il figlio vive da solo
Tribunale di Treviso, sentenza 31 luglio 2026, n. 1065
Ai fini del diritto del genitore di richiedere all’altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la nozione di convivenza deve essere intesa in senso sostanziale e non meramente materiale o anagrafico.
La convivenza, infatti, non richiede necessariamente la presenza quotidiana e continuativa del figlio nell’abitazione del genitore. Essa può sussistere anche quando il figlio viva autonomamente in un diverso immobile, purché permanga un collegamento stabile, sebbene non necessariamente assiduo, con l’abitazione e con il genitore che provvede in concreto alle sue esigenze di vita.
In particolare, tale collegamento può essere desunto dalla circostanza che:
- l’immobile costituisca la casa di riferimento del figlio;
- il genitore ne sia proprietario, ne conservi la disponibilità e ne sostenga i costi, comprese le utenze;
- il figlio mantenga presso tale abitazione la propria residenza anagrafica;
- il genitore provveda prevalentemente al suo mantenimento diretto e alla gestione delle sue necessità quotidiane.
In presenza di tali elementi, il genitore può essere considerato il soggetto che sostiene in via prevalente il figlio e, pertanto, è legittimato a chiedere all’altro genitore la corresponsione della relativa quota di mantenimento, anche se il figlio non coabita con lui in senso strettamente fisico.
La decisione precisa inoltre che lo svolgimento di lavori saltuari, dai quali il figlio ricavi entrate modeste e non stabili, non determina automaticamente il venir meno dell’obbligo di mantenimento. Tali redditi possono incidere sulla misura del contributo, comportandone una riduzione proporzionata, ma non integrano di per sé una stabile autosufficienza economica, soprattutto quando il figlio abbia completato da poco un percorso universitario e sia ancora alla ricerca di un’occupazione coerente con la propria formazione.
Il principio deve essere riferito alle circostanze concrete accertate dal Tribunale: non è sufficiente, in astratto, che il genitore sostenga alcune spese o che il figlio abbia un collegamento occasionale con la sua abitazione, ma occorre che emerga una relazione stabile e un’effettiva prevalenza del suo apporto al mantenimento.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio riguardava la modifica delle condizioni stabilite con una precedente sentenza di divorzio del 24 giugno 2021.
Il padre aveva chiesto la revoca dell’assegno che versava alla madre per il mantenimento del figlio maggiorenne, sostenendo che il figlio non fosse più prevalentemente collocato presso la madre, ma vivesse stabilmente in un immobile di proprietà paterna. Aveva inoltre chiesto che fosse la madre a contribuire al mantenimento del figlio, non ancora economicamente autosufficiente, oppure, in subordine, che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento del figlio convivente con sé.
La madre non si era opposta alla revoca dell’assegno precedentemente versato dal padre, ma aveva contestato la possibilità per quest’ultimo di chiedere un contributo a suo carico, sostenendo che il figlio non convivesse con il padre e che avesse raggiunto l’autosufficienza economica. La madre aveva inoltre domandato l’aumento dell’assegno paterno per la figlia, da circa 480 euro a 800 euro mensili, in ragione della crescita della ragazza e dell’incremento delle sue esigenze.
Il figlio era intervenuto personalmente nel giudizio, chiedendo il versamento diretto in suo favore del contributo materno. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato il suo intervento inammissibile perché tardivo, essendo stato effettuato quando erano già scaduti i termini previsti per la costituzione della parte resistente.
Nel merito, il Tribunale ha accertato che il figlio, pur vivendo autonomamente in un appartamento diverso, manteneva la residenza anagrafica presso l’immobile del padre, di proprietà di quest’ultimo, e che il padre continuava a sostenerne le spese abitative, le utenze e le esigenze quotidiane. Il figlio, laureatosi nell’aprile 2026 in Ingegneria Aerospaziale, svolgeva soltanto lavori saltuari, con entrate medie di circa 200-300 euro mensili, mentre era ancora alla ricerca di un’occupazione stabile e coerente con la propria formazione.
Il Tribunale ha quindi revocato, con decorrenza dalla domanda, l’assegno che il padre versava alla madre per il figlio e ha posto a carico della madre un contributo di 300 euro mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla figlia, il Tribunale ha ritenuto che il decorso del tempo, la crescita e il passaggio alla maggiore età avessero determinato un incremento delle sue esigenze ordinarie. Ha pertanto aumentato, con decorrenza dalla domanda, il contributo paterno da circa 480 euro a 550 euro mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
