Part-time di due ore e studi abbandonati: la figlia ventiduenne perde l’assegno

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16 settembre 2026, n. 2966

 

Dalla decisione emerge il principio secondo cui, raggiunta la maggiore età, il diritto del figlio al mantenimento non può ritenersi automaticamente permanente. In applicazione dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova, grava sul figlio maggiorenne che richiede, o intende conservare, il mantenimento l’onere di provare non soltanto la mancata indipendenza economica, ma anche che tale condizione non dipenda da sua colpa e che egli si sia concretamente e diligentemente impegnato:

  • nella prosecuzione della formazione professionale o tecnica, ove necessaria e coerente con le sue capacità e aspirazioni;
  • nella ricerca di un’occupazione adeguata;
  • nel superamento delle difficoltà di inserimento lavorativo.

Ne consegue che non è sufficiente allegare lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time e la percezione temporanea dell’indennità NASpI per dimostrare il diritto al protrarsi del mantenimento. Occorre invece fornire elementi puntuali sulle ragioni della mancata autosufficienza, sull’impegno profuso nella ricerca di un lavoro stabile e remunerativo e sull’eventuale esistenza di un percorso formativo o professionalizzante.

Nel caso deciso, il Tribunale ha ritenuto che la figlia, ormai ventiduenne, non avesse fornito tale prova: dopo l’abbandono degli studi, era stata allegata soltanto un’occupazione part-time di due ore al giorno, successiva a precedenti rapporti di lavoro e alla percezione della NASpI, senza specificare le ragioni della scelta lavorativa né dimostrare un concreto impegno volto al conseguimento dell’indipendenza economica. Per tale ragione, il Tribunale ha revocato il contributo di mantenimento precedentemente posto a carico del padre.

FATTI DI CAUSA

Il padre aveva chiesto la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di divorzio, con le quali era stato posto a suo carico un assegno mensile di euro 450 in favore della figlia, all’epoca minorenne.

A fondamento della domanda aveva dedotto che la figlia, divenuta maggiorenne, avesse interrotto gli studi nel 2023 e avesse iniziato a lavorare, raggiungendo l’indipendenza economica. Aveva inoltre rappresentato un peggioramento della propria situazione economica, anche in ragione della nascita di un altro figlio affetto da disturbo dello spettro autistico e bisognoso di cure specialistiche.

La madre e la figlia si erano opposte alla revoca, sostenendo che la figlia aveva lavorato soltanto per brevi periodi, aveva percepito temporaneamente la NASpI e svolgeva soltanto un’attività part-time di due ore al giorno, con una retribuzione insufficiente a garantirle l’autosufficienza economica. Avevano inoltre dedotto le difficoltà economiche della madre, che percepiva circa 800 euro mensili.

In via provvisoria, il Tribunale aveva ridotto l’assegno da euro 450 a euro 300 mensili. All’esito del giudizio, tuttavia, ha ritenuto non provato il permanere delle condizioni legittimanti il mantenimento e ha definitivamente revocato il contributo, compensando integralmente le spese di lite.