Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2023, n. 13351
Il nostro ordinamento conosce il principio della libertà nella accettazione della eredità ex art. 470 c.c., involgendo questa sia scelte di convenienza economica – dato che l’erede è tenuto al pagamento dei debiti – nonché scelte di carattere personalissimo, legate alle relazioni con il de cuius. Pertanto, la rinuncia all’eredità da parte di uno dei coniugi non comporta automaticamente la perdita del rinunciante ad ottenere l’assegno di divorzio.