LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI
Si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.
Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell’affidamento.
Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti.
La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
Tuttavia, la Convenzione dell’Aia si applica solo se sussistono determinati requisiti:
- lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è stato portato (Stato di rifugio) hanno entrambi ratificato o aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980 e hanno reciprocamente accettato l’adesione dell’altro Stato.
- il minore sottratto ha meno di sedici anni di età. Al compimento del sedicesimo anno, la procedura si interrompe, anche se è già in fase giudiziaria.
- la persona che richiede il ritorno è il titolare della responsabilità genitoriale sul minore e al momento della sottrazione esercitava effettivamente le corrispondenti funzioni.
La Convenzione non stabilisce entro quanto tempo dopo la sottrazione debba essere avviata la procedura per chiedere il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale.
Il decorso del tempo non è però irrilevante.
Infatti, se la domanda per il ritorno è proposta all’autorità giudiziaria entro un anno dalla sottrazione, il giudice è tenuto a ordinare il ritorno del minore, se non ritiene integrate alcune specifiche ipotesi di rifiuto (articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980).
Se invece la domanda è presentata quando è passato più di un anno dalla sottrazione del minore, il giudice dello Stato di rifugio può non ordinare il ritorno, se accerta che il minore si è nel frattempo integrato nel nuovo ambiente.
La procedura per ottenere il ritorno di un minore sottratto illecitamente è normalmente promossa dall’autorità centrale dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione, su richiesta della persona che lamenta la sottrazione.
Per l’Italia l’autorità centrale è istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sita a Roma.
Peraltro, la persona che lamenta la sottrazione può anche decidere di rivolgersi direttamente e autonomamente alle autorità̀ giudiziarie o amministrative dello Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto (articolo 29 della Convenzione dell’Aia del 1980).
Le autorità centrali devono, direttamente o tramite altri organi del loro Stato, mettere in atto tutto il possibile per:
- localizzare il minore sottratto
- assicurare la consegna volontaria del minore o agevolare la composizione amichevole della controversia
- scambiarsi le informazioni relative alla situazione del minore
- fornire informazioni generali sulla legislazione del proprio Stato in relazione all’applicazione della Convenzione
- avviare o agevolare l’instaurazione della procedura giudiziaria o amministrativa per ottenere il ritorno del minore sottratto
- concedere o agevolare l’ottenimento dell’assistenza legale
- assicurarsi che siano adottate, a livello amministrativo, le misure necessarie per garantire, quando richiesto dalle circostanze, il ritorno del minore in condizioni di sicurezza.
L’assistenza da parte delle autorità centrali è gratuita, in Italia e all’estero.
La procedura giudiziaria è gratuita negli Stati in cui essa è avviata da organi pubblici dello Stato richiesto.
Negli Stati in cui la procedura giudiziaria deve essere avviata autonomamente dal soggetto vittima della sottrazione, questi deve scegliere un avvocato di fiducia, che dovrà essere pagato per il suo lavoro. È però possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
La procedura prevista dalla Convenzione de L’Aja del 1980 inizia con l’Avviso alle competenti Autorità Centrali e poi continua con l’istruttoria da svolgersi nel Paese di residenza del minore e nel paese di trasferimento.
Entrambe sfociano nel procedimento giudiziario che viene svolto nello Stato in cui il bambino è trasferito, che si conclude con l’ordine di rimpatrio o con il rifiuto.
Questo tipo di procedimenti sono caratterizzati come urgenti quindi dovrebbero durare massimo sei settimane per quanto riguarda il primo grado (è possibile, infatti, proporre appello contro la decisione).
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
International child abduction occurs when a child who is habitually resident in one State is taken to another State without the consent of the person exercising parental responsibility.
Abduction is equivalent to the detention of a child in a State other than that of his or her habitual residence, without the consent of the parent or other person having custody.
In order to protect minors and resolve disputes arising from the unlawful removal to a State other than that of habitual residence, international conventions have been drawn up defining rules applicable in all adhering States.
The convention of specific reference is the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction.
However, the Hague Convention applies only if certain requirements are met:
1. the State of habitual residence before the abduction and the State to which the child has been taken (State of refuge) have both ratified or acceded to the 1980 Hague Convention and have mutually accepted the other State’s accession.
2. the abducted child is under sixteen years of age. Upon reaching the age of sixteen, the procedure shall be discontinued, even if it is already in the judicial stage.
3. the person requesting the return is the holder of parental responsibility over the child and at the time of abduction actually exercised the corresponding functions.
The Convention does not stipulate how long after the abduction the procedure for requesting the return of the child to the State of habitual residence must be commenced.
However, the passage of time is not irrelevant.
In fact, if the request for return is submitted to the judicial authority within one year from the abduction, the judge is obliged to order the return of the child, if he/she does not consider certain specific cases of refusal to be applicable (article 13 of the 1980 Hague Convention).
If, on the other hand, the application is filed more than one year after the abduction, the judge of the State of refuge may not order the return of the child, if he/she establishes that the child has in the meantime integrated into his/her new environment.
The procedure for obtaining the return of an abducted child is normally initiated by the central authority of the State where the child was habitually resident before abduction, at the request of the person alleging abduction.
In Italy, the central authority shall be the Department for Juvenile and Community Justice in Rome.
However, the person alleging abduction may also decide to apply directly and independently to the judicial or administrative authorities of the State to which the child has been taken and retained (Article 29 of the 1980 Hague Convention).
The Central Authorities must, directly or through other organs of their State, put in place all possible efforts to:
– locate the abducted child
– secure the voluntary surrender of the child or facilitate an amicable settlement of the dispute
– exchange information on the child’s situation
– provide general information on the legislation of their State in relation to the application of the Convention
– initiating or facilitating the institution of judicial or administrative proceedings to obtain the return of the abducted child
– grant or facilitate the obtaining of legal assistance
– Ensure that the necessary measures are taken, at the administrative level, to guarantee, when circumstances require, the safe return of the child.
Assistance from central authorities is free of charge, in Italy and abroad.
Judicial proceedings are free of charge in States where they are initiated by public bodies of the requested State.
In States where the judicial procedure must be initiated independently by the victim of the abduction, the latter must choose a trusted lawyer, who must be paid for his work. However, it is possible to request legal aid.
The procedure provided for by the Hague Convention of 1980 begins with the Notice to the competent Central Authorities and then continues with the preliminary investigation to be carried out in the child’s country of residence and in the country of transfer.
Both lead to judicial proceedings in the State to which the child is transferred, which end with an order to return or a refusal to return.
These proceedings are characterized as urgent and should therefore last a maximum of six weeks as far as the first instance is concerned (it is possible, in fact, to appeal against the decision).